Trasmissione del contratto di convivenza e mancata costituzione della convivenza di fatto

Come procedere?

20 Maggio 2026
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Qualora l’ufficiale d’anagrafe riceva da un avvocato un contratto di convivenza relativo a due soggetti per i quali non risulti ancora registrata la convivenza di fatto, ma che risultino già iscritti nella medesima famiglia anagrafica e, pertanto, appaiano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 37, della legge n. 76/2016 con riferimento alla coabitazione e ai vincoli affettivi, si chiede se sia possibile procedere contestualmente sia alla registrazione del contratto di convivenza sia all’iscrizione della convivenza di fatto, attribuendo ad entrambe la medesima decorrenza.
In particolare, si domanda se la trasmissione del contratto da parte del professionista possa essere considerata idonea a integrare la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto da parte degli interessati, fermo restando l’obbligo di dare immediata comunicazione agli stessi dell’avvenuta “duplice” registrazione.
In alternativa, si chiede se sia comunque necessaria una preventiva e specifica dichiarazione della coppia finalizzata alla costituzione della convivenza di fatto e, in tal caso, se tale richiesta possa essere validamente trasmessa anche tramite posta elettronica ordinaria o elettronica certificata.

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