La recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione I civile, del 9 settembre 2025, n. 24876 affronta in maniera sistematica il rapporto tra affidamento condiviso, affidamento esclusivo e cosiddetto affidamento “super esclusivo”, delineandone natura, limiti e presupposti applicativi.
La sentenza muove dalla riaffermazione di un principio ormai centrale nel diritto di famiglia: la bigenitorialità costituisce un diritto fondamentale del minore, prima ancora che una prerogativa dei genitori. Tale principio, consacrato nell’articolo 337-ter del codice civile, impone che il figlio conservi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la crisi della coppia.
La distinzione tra affidamento condiviso, esclusivo e “super esclusivo” non assume rilievo soltanto nelle aule dei tribunali o nell’ambito del diritto di famiglia, ma produce effetti molto concreti anche nell’attività quotidiana dei servizi demografici. È proprio negli uffici comunali, infatti, che le decisioni giudiziali sulla responsabilità genitoriale possono riflettersi su determinati aspetti dell’attività amministrativa: dal trasferimento di residenza del minore al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio. In questi casi la corretta qualificazione del regime di affidamento diventa essenziale per comprendere se determinate pratiche richiedano il coinvolgimento di entrambi i genitori o possono essere avviate con la richiesta di uno solo di essi.
Per un’analisi completa della sentenza, leggi l’approfondimento:
Affidamento condiviso, esclusivo e “super esclusivo”: gli effetti pratici per i servizi demografici
Analisi della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 9 settembre 2025, n. 24876
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