1) Quando deve essere inviata la comunicazione dei motivi ostativi?
Deve essere inviata solo dopo che l’istruttoria è stata completata e l’ufficiale d’anagrafe ha acquisito tutti gli elementi per decidere l’annullamento della registrazione anagrafica. In ogni caso occorre preservare un termine residuo utile ai fini dell’eventuale supplemento istruttorio, nel caso in cui l’interessato presenti delle osservazioni.
2) Quali sono le modalità di invio della comunicazione dei motivi ostativi?
Può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) se l’interessato ha un domicilio digitale, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno. Quest’ultima modalità può influenzare notevolmente i tempi del procedimento.
3) Quale è la differenza tra sospensione e interruzione del termine del procedimento?
Prima del 2020, l’invio della comunicazione ex articolo 10-bis interrompeva il termine, che ripartiva da zero per altri 45 giorni. Dopo la riforma del 2020, il termine viene solo sospeso e riprende a decorrere per i giorni residui dopo la presentazione delle osservazioni.
4) Come si calcola il termine di ripresa del procedimento dopo l’invio della comunicazione?
Se l’interessato presenta osservazioni, il termine riprende 10 giorni dopo la loro presentazione. Se non presenta osservazioni, riprende alla scadenza dei 10 giorni previsti per la loro presentazione.
5) Cosa succede se la raccomandata non viene consegnata al destinatario?
Se la raccomandata resta in giacenza, si presume che il destinatario ne sia a conoscenza dalla data dell’avviso di giacenza. Se viene restituita con la dicitura “trasferito” o “sconosciuto”, la comunicazione è comunque valida e il procedimento riprende dopo 10 giorni dalla spedizione.
FAQ sulle tempistiche della comunicazione dei motivi ostativi
Chiarimenti e indicazioni operative sui tempi e le modalità della comunicazione dei motivi ostativi
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