Nelle prime due parti di questo contributo abbiamo esaminato la disciplina generale della convivenza di fatto introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, soffermandoci dapprima sulla natura dell’istituto, sui requisiti richiesti per la sua costituzione e sulla posizione del cittadino straniero, per poi analizzare il procedimento anagrafico di registrazione della convivenza e le verifiche demandate all’ufficiale d’anagrafe.
Dopo aver affrontato la fase costitutiva della convivenza di fatto, occorre ora esaminare un altro degli aspetti più innovativi della riforma del 2016: il contratto di convivenza. Con tale strumento il legislatore ha riconosciuto ai conviventi la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attribuendo all’anagrafe il delicato compito di garantire la pubblicità del contratto stipulato, al fine dell’opponibilità ai terzi.
Per approfondire:
- Newsletter d’autore n. 6/2026 – Dopo dieci anni di convivenza è tempo di bilanci: un’analisi dell’istituto introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (prima parte)
- Newsletter d’autore n. 8/2026 – Dopo dieci anni di convivenza è tempo di bilanci: un’analisi dell’istituto introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (seconda parte)
- Newsletter d’autore n. 10/2026 – Dopo dieci anni di convivenza è tempo di bilanci: un’analisi dell’istituto introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (terza parte)
Il contratto di convivenza
Come anticipato sopra, la legge n. 76 del 2016, oltre a disciplinare la convivenza di fatto sotto il profilo personale, ha introdotto la possibilità per i conviventi di regolare i reciproci rapporti patrimoniali mediante la stipula di un contratto di convivenza.
| Legge 20 maggio 2016, n. 76 Articolo 1 50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. |
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