Dopo dieci anni di convivenza è tempo di bilanci: un’analisi dell’istituto introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (prima parte)

La disciplina della convivenza di fatto dieci anni dopo

William Damiani 25 Marzo 2026
Modifica zoom
100%

Nel giugno del 2016 entrava in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76, destinata a segnare un passaggio importante nella disciplina delle relazioni familiari nel nostro ordinamento. Da un lato è stata istituita l’unione civile, riservata alle coppie dello stesso sesso e configurata come una forma di legame in buona parte assimilabile al matrimonio. Dall’altro lato è stata finalmente disciplinata in modo esplicito la convivenza di fatto, che fino a quel momento aveva trovato tutela principalmente attraverso l’elaborazione giurisprudenziale.

Con questo contributo (suddiviso in più parti) vogliamo fare una doverosa riflessione complessiva su questo secondo istituto, che ha inciso in modo significativo sull’attività degli ufficiali d’anagrafe.
Come abbiamo sopra accennato, prima della legge del 2016, infatti, i tribunali avevano progressivamente riconosciuto ai conviventi di fatto diritti analoghi a quelli spettanti ai coniugi in ambiti specifici: dall’assistenza sanitaria al subentro nel contratto di locazione, fino al risarcimento del danno per la morte del partner. La normativa introdotta nel 2016 ha dunque svolto una funzione di positivizzazione di principi già emersi nella pratica giudiziaria.

Per approfondire:

Un istituto nuovo per l’anagrafe, non per la giurisprudenza

Secondo la definizione dettata dall’articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 i conviventi di fatto sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Il concetto presuppone che i conviventi di fatto siano:
– entrambi maggiorenni, non essendo riconosciuta una coppia di fatto -composta da una o da entrambe persone di minore età;
– uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
– non vincolati fra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
– liberi di stato, ossia non vincolati da matrimonio o da un’unione civile.

 Continua la lettura dell’articolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento