E’ pervenuto a questo ufficio di stato civile dalla cancelleria del tribunale una sentenza avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nei motivi della decisione si legge che è stata pronunciata la separazione con sentenza del 14.05.2024, di cui però non è pervenuta alcuna comunicazione. Dopo la pronuncia di separazione la causa è stata rimessa a ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis 49 cpc. Considerato che il giudice nella sentenza pronuncia solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si chiede se si debba annotare solo la cessazione degli effetti civili soprassedendo all’annotazione di separazione oppure se è necessario farle entrambe.
Domanda di separazione e di divorzio proposte cumulativamente come previsto dalla riforma Cartabia
All’ufficiale dello stato civile perviene solo la sentenza di divorzio: come procedere con l’annotazione?
Leggi anche
Annotazione separazione dei beni mancante
Come procedere?
23/06/26
Come deve essere registrato il nome di un cittadino straniero in cui è presente la virgola?
Come deve procedere l’ufficiale d’anagrafe nella corretta registrazione delle generalità dell’intere…
19/06/26
Convivenza di fatto tra cittadini stranieri richiedenti asilo
E’ necessario documentare lo stato libero?
15/06/26
Accettazione del certificato di capacità matrimoniale della Repubblica di Moldova rilasciato digitalmente e privo di apostille
La verifica tramite QR code è sufficiente a garantire la validità in Italia del certificato di capac…
11/06/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento