Decreto Sicurezza: in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026 la legge 24 aprile 2026, n. 54, recante la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23

27 Aprile 2026
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026 la legge 24 aprile 2026, n. 54, recante la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23.
Il provvedimento – c.d. “Decreto Sicurezza” – introduce misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, attività di indagine, efficienza e operatività delle forze di polizia, nonché in ambito di immigrazione e protezione internazionale.

Il Capo IV del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, introduce disposizioni urgenti su immigrazione e protezione internazionale, con articoli dedicati a: Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell’accertamento dell’identità; Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio; Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione  delle  modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale; Esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della  Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione; Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana.

Analisi degli articoli di interesse

  • Articolo 28 – Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell’accertamento dell’identità
  • L’articolo 28 introduce un obbligo per detenuti ed internati stranieri di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire gli elementi in loro possesso in ordine ad età, identità e cittadinanza nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Il mancato rispetto di tale obbligo di cooperazione rileva ai fini della liberazione anticipata nonché ai fini del giudizio di pericolosità sociale, presupposto necessario per l’espulsione dello straniero che risulti condannato per reati che prevedano l’arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo. 

  • Articolo 29 – Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio
  • L’articolo 29, al comma 1, prevede che l’ufficio di polizia di frontiera – ovvero il questore quando abbia le attribuzioni di polizia di frontiera – curi le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna all’Unione europea e prive del diritto di soggiorno. Inoltre si specifica che, in caso di violazione di un secondo ordine di espulsione, non occorre l’adozione di un ulteriore ordine di espulsione ma, salvo che sopraggiungano situazioni personali diverse, si procede direttamente al trattenimento presso un CPR ovvero, quando possibile, all’espulsione amministrativa. Il comma 2 disciplina le modalità con quali i dati relativi ai passeggeri delle navi da passeggeri sono raccolti nel sistema informativo del Dipartimento di pubblica sicurezza. Il comma 3 abroga la disposizione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la concessione del gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra UE avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali.

  • Articolo 30 – Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale
  • L’articolo 30 autorizza il Ministero dell’interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell’Unione europea – per la realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l’accoglienza, l’assistenza e al trattenimento dei cittadini stranieri.
    Inoltre, si prevede che le notificazioni degli atti ai richiedenti asilo, possano essere effettuate, in alternativa al servizio postale ordinario, mediante posta elettronica certificata.

  • Articolo 30 bis – Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti (*)
  • L’articolo 30-bis, introdotto nel corso dell’esame del Senato, interviene in materia di rimpatrio volontario assistito, inserendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell’Interno nell’attuazione dei programmi di rimpatrio assistito e riconoscendo, altresì, un compenso in favore del rappresentante legale che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di adesione ai predetti programmi, ad esito della partenza dello straniero.
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    (*) E’ stato emanato un decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione.

  • Articolo 30 ter – Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti
  • L’articolo 30-ter, introdotto al Senato, prevede che il magistrato di sorveglianza adotti la decisione sull’espulsione dei detenuti stranieri nel termine di 15 giorni.

  • Articolo 31 – Esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione
  • L’articolo 31 autorizza il versamento da parte delle Autorità svizzere all’entrata del bilancio dello Stato del secondo contributo (20.000.000 di franchi svizzeri) per il sostegno di misure nel settore della migrazione, nel quadro dell’Accordo quadro tra Italia e Svizzera sottoscritto il 17 maggio 2024, per le spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

  • Articolo 32 – Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana
  • L’articolo 32 stabilisce che il Ministero dell’Interno può, in deroga alla normativa vigente, affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.

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