Cittadinanza iure sanguinis: le Sezioni Unite cambiano orientamento sulla naturalizzazione del genitore

Nota a Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza 26 luglio 2026, n. 24045

William Damiani 3 Agosto 2026
Modifica zoom
100%

Con la sentenza n. 24045/2026, pubblicata il 26 luglio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono su una questione particolarmente delicata nella ricostruzione delle linee di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, segnando un netto cambio di rotta rispetto all’orientamento affermatosi nella più recente giurisprudenza di legittimità.
Il nodo riguarda il rapporto tra gli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 e, in particolare, gli effetti della naturalizzazione del genitore italiano sulla cittadinanza del figlio minorenne nato all’estero e già bipolide dalla nascita: italiano iure sanguinis e, contemporaneamente, cittadino dello Stato di nascita iure soli.

L’orientamento precedente

Con le pronunce n. 17161/2023 e n. 454/2024, la prima sezione della Corte di Cassazione aveva affermato che la naturalizzazione volontaria del genitore convivente, intervenuta durante la minore età del figlio, comportava per quest’ultimo la perdita della cittadinanza italiana, anche nel caso in cui il minore possedesse fin dalla nascita un’altra cittadinanza.
Tale interpretazione era stata recepita dal Ministero dell’Interno con la circolare del 3 ottobre 2024, prot. n. 43347, con rilevanti conseguenze sul piano operativo. In particolare, la perdita della cittadinanza da parte del minore determinava l’interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis, salvo che l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, avesse successivamente riacquistato la cittadinanza italiana.
Di conseguenza, nelle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis interessate da questa vicenda, la circolare richiedeva di dimostrare l’avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’avo che l’avesse perduta durante la minore età per effetto della naturalizzazione volontaria del genitore.

La sentenza delle Sezioni Unite: il bipolide conserva la cittadinanza italiana

Le Sezioni Unite ribaltano questa impostazione, muovendo da una netta distinzione tra gli ambiti di applicazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912.
Secondo la Corte, l’articolo 7 disciplina in modo autonomo la posizione del bipolide dalla nascita: chi acquista la cittadinanza italiana iure sanguinis e, nello stesso momento, una cittadinanza straniera iure soli conserva quella italiana anche se, durante la minore età, il genitore italiano si naturalizza cittadino straniero.
Diversa è la fattispecie regolata dall’articolo 12, che riguarda il minore non emancipato in possesso della sola cittadinanza italiana, il quale può acquistare successivamente una cittadinanza straniera in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore con cui convive.

 Continua la lettura dell’articolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento