Art. 3-bis della legge n. 91/1992: rilevanza dell’effettiva residenza del genitore ai fini dell’acquisto della cittadinanza del figlio minore

Come procedere?

29 Luglio 2026

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Un nostro residente ha appena acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 c. 1 l. f) della l. 91/92. Il soggetto convive stabilmente con i 4 figli minori, 3 dei quali nati in Italia, uno soltanto nato all’estero ed in possesso di altra cittadinanza. Ai fini dell’applicazione del nuovo art. 14 citato, come modificato dal d.l. 36/2025, per l’eventuale acquisto della cittadinanza da parte del figlio nato all’estero dopo 2 anni dall’acquisto del genitore, mi trovo a verificare la condizione di detto minore, se rispondente ai requisiti dell’art. 3-bis, co. 1, lett. d) della l. 91/92. In particolare, possedendo le altre condizioni prescritte dalla norma, ci si sofferma sulla residenza biennale in Italia del genitore prima della nascita del figlio: il minore risulta nato all’estero il 14/12/2011, ed il genitore che acquista la cittadinanza risulta iscritto in anagrafe dal 22/12/2009, pur possedendo un permesso di soggiorno, al momento dell’iscrizione, rilasciato in data 12/09/2009. Se ci si sofferma sulla registrazione ufficiale anagrafica, per pochi giorni il biennio non sarebbe compiuto. La scrivente si chiede se sia applicabile anche in questo caso, come nel caso dell’art. 4 c. 2 della medesima l. 91/92, la ratio che non si addebiti al minore mancanze legate al comportamento dei genitori, ed alla tardiva registrazione anagrafica degli uni o degli altri (risultando sananti altre prove dell’effettiva presenza sul territorio degli interessati, come libretti vaccinali, iscrizioni scolastiche etc. etc.; nel caso di specie un permesso di soggiorno del genitore che acquista la cittadinanza, rilasciato nel settembre 2009). O se, non potendo applicarsi lo stesso ragionamento, il minore in questione non possiede comunque tutti i requisiti previsti per il verificarsi delle condizioni di acquisto della cittadinanza italiana tra due anni.

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