La concessione della cittadinanza italiana è possibile per i cittadini stranieri che contraggono matrimonio con cittadino italiano secondo le modalità indicate all’art. 5 della l. 91/1992, come sostituito dall’art. 1, n. 11, della l. 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, in assenza di impedimenti derivanti da eventuali sentenze di condanna (art. 5 l. 91/1992) o dalla presenza di motivi che riguardano la sicurezza della Repubblica. In applicazione di quanto stabilito dal legislatore al comma 20 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, la richiesta di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi del citato art. 5 potrà riguardare anche le persone unite civilmente con cittadino o cittadina italiani. Nello specifico, a partire dall’11 febbraio 2017, è stata introdotta la possibilità, per la parte unita civilmente con persona dello stesso sesso cittadino/a italiano/a, di inoltrare la richiesta di conferimento della cittadinanza on line: le modalità già esistenti per le coppie coniugate sono dunque applicate anche alle coppie da unione civile secondo le indicazioni diffuse dal Ministero dell’interno. È altresì stabilito dalla legge che la naturalizzazione possa riguardare cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 della l. 91/1992. La presentazione della richiesta e dei documenti con i quali il cittadino straniero dimostra di possedere tali requisiti avviene direttamente alla Prefettura nel cui territorio è compreso il Comune di residenza dell’interessato che provvede ad inoltrare la pratica al Ministero dell’interno (art. 1 d.P.R. 362/1994). Inoltre è richiesto il pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro a norma dell’art. 9-bis della l. 91/1992. I bollettini sono stati consegnati alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sono anche disponibili presso gli uffici postali dotati dello Sportello Amico.
Nell’ipotesi di istanza presentata all’estero, il versamento del contributo potrà avvenire mediante bonifico estero o circuito europeo. Al riguardo sono state trasmesse, dai Ministeri competenti, specifiche istruzioni agli uffici diplomatico-consolari.
Prestazione del giuramento e trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana
Lo straniero che ottiene il decreto di concessione della cittadinanza italiana deve prima prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e chiedere, subito dopo, la trascrizione del decreto nel registro di cittadinanza: si tratta di una procedura disciplinata dalle normative vigenti, che deve essere rispettata ed eseguita attentamente dall’ufficiale dello stato civile. Il decreto di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal Prefetto per matrimonio od unione civile di cittadino straniero con italiano, oppure emesso dal Presidente della Repubblica per naturalizzazione, viene notificato all’interessato il quale, dalla data della notifica, ha sei mesi di tempo per prestare giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato: si tratta di un adempimento fondamentale e necessario, senza il quale non si perfeziona l’acquisto della cittadinanza italiana. Presentando all’ufficiale dello stato civile il decreto che gli è stato notificato, l’interessato ottiene un appuntamento per la prestazione del giuramento: di seguito, il decreto viene trascritto nel registro di cittadinanza, sempre su richiesta dell’interessato. Se l’interessato è residente in Italia, tale procedura dovrà avvenire nel Comune di residenza, se invece residente all’estero, dovrà avvenire presso la nostra autorità diplomatica o consolare competente. L’acquisto di cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento. L’interessato deve presentarsi di fronte all’ufficiale dello stato civile e prestare il giuramento “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”: di tale adempimento viene formato processo verbale iscritto nel registro di cittadinanza, secondo la formula n. 81 del d.m. 5 aprile 2002. Nonostante si tratti di una procedura piuttosto semplice, tuttavia ha una particolare rilevanza, in quanto dal giorno successivo alla prestazione del giuramento si producono gli effetti del decreto e quindi la decorrenza della cittadinanza italiana: occorre quindi particolare attenzione da parte dell’ufficiale dello stato civile, in quanto possono verificarsi situazioni che impongono adempimenti diversi.
Dall’insieme di tutte le disposizioni normative riportate di seguito, emerge con assoluta chiarezza che solamente con la prestazione del giuramento si produce l’acquisto della cittadinanza italiana: l’intero procedimento non può dirsi concluso fino a quando non sia stato prestato il giuramento, la cui mancanza impedisce il prodursi degli effetti e, dunque, l’acquisto della cittadinanza italiana.
Procedura: come fare
È onere del cittadino, al quale sia stato notificato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, presentarsi presso l’ufficio di stato civile del Comune di residenza o presso il competente consolato italiano se residente all’estero, per chiedere che gli venga fissata una data per la prestazione del giuramento.
Sappiamo che già in questa fase possono esserci delle difficoltà, in quanto il numero elevato di richieste costringe gli uffici di stato civile a tenere un calendario nel quale dilazionare gli appuntamenti: si tratta di una procedura condivisibile in quanto rientra nell’organizzazione dell’ufficio, con il fine evidente di ottimizzare i tempi e consentire il regolare svolgimento degli adempimenti.
In ogni caso, ovviamente, non si deve superare il limite dei sei mesi dalla data della notifica e si suggerisce di effettuare una verifica preventiva sulla situazione familiare dell’interessato per evitare che, in attesa della prestazione del giuramento, possano esservi figli minori che diventano, nel frattempo, maggiorenni, in quanto ne subirebbero il grave pregiudizio di non poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 della legge 91/1992: proprio a tal fine, si suggerisce di invitare l’interessato, nel momento in cui si presenta per fissare la data del giuramento, a rendere una dichiarazione relativa alla presenza di eventuali figli minori conviventi, della quale l’ufficiale dello stato civile potrà tener conto negli accertamenti di competenza.
L’ufficiale dello stato civile dovrà innanzitutto verificare la propria competenza a ricevere il giuramento, dovendo trattarsi di Comune di residenza dell’interessato, e che il giuramento sia prestato entro i termini di legge, cioè entro sei mesi dalla data di notifica del decreto.
Se le prime verifiche hanno dato esito positivo, l’ufficiale dello stato civile nel giorno stabilito riceve la prestazione del giuramento, iscrivendola direttamente nel registro di cittadinanza secondo la formula 81 che prevede che l’interessato debba pronunciare le parole “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarel a Costituzione e le leggi dello Stato”: l’atto verrà sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale dello stato civile. Qualora l’interessato fosse persona sordomuta o che non conosce la lingua italiana (si ricorda che questo non costituisce impedimento al giuramento né può essere oggetto di sindacato da parte dell’ufficiale dello stato civile), si utilizzeranno, a seconda dei casi, le formule n. 194 o 195 o 196, seguendo la procedura dettagliatamente descritta in tali formule.
Nell’atto:
• utilizzare la formula 81 relativa al verbale di giuramento.
- Clicca qui per consultare: Iscrizione del verbale di giuramento
Per approfondire ti consigliamo:
Gli atti di stato civile
Guida per la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di stato civile. L’opera è strutturata in 3 volumi:Vol. I – Atti di nascitaVol II – Atti di matrimonio e di unione civileVol. III – Atti di morte e di cittadinanzaCiascuna parte, dedicata ad ogni tipologia di atto di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza, morte) è organizzata in schede tematiche ognuna delle quali riporta ampia casistica, procedure da seguire e atti da redigere. Ogni parte si chiude con la modulistica, le norme e le circolari di riferimento.L’opera è stata rivista alla luce delle procedure previste da ANSC per la formazione degli atti digitali.È aggiornata alle novità della Legge 74/2025 in materia di cittadinanza e alle conseguenti circolari ministeriali; alla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale relative a filiazione e adozione, in particolare alla sentenza del 22 maggio 2025, n. 68 sul riconoscimento del nascituro da parte di entrambe le madri.I volumi si completano con una vera e propria banca dati online, modulistica compilabile, normativa e circolari ministeriali, con aggiornamenti online fino al termine indicato. NOVITÀ: Il volume è interrogabile tramite chatbot AI. L’utente potrà porre, con linguaggio naturale, le domande ed avere le risposte dall’intelligenza artificiale generativa che trarrà le informazioni dal dataset del volume.Renzo CalvigioniPresidente ANUSCA, Autore di pubblicazioni in materia di Stato civile, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici” Maggioli Editore.
Renzo Calvigioni | Maggioli Editore 2025
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento