Richiedenti asilo: validità annuale del nuovo documento

Decreto-legge n. 168/2026: nuove disposizioni sulla protezione internazionale, sui titoli di soggiorno provvisori e sulle procedure transitorie.

12 Ottobre 2026
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Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, interviene nuovamente sulla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 100/2026. La scadenza del regime transitorio viene spostata al 30 aprile 2027 e il documento rilasciato al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale acquista una validità annuale ed è espressamente equiparato al documento validato dalla Prefettura. Novità che interessano anche gli uffici anagrafici, chiamati a verificare la documentazione presentata dai richiedenti.

La proroga del regime transitorio fino al 30 aprile 2027

Ne abbiamo parlato nel contributo pubblicato il 16 settembre scorso, I riflessi in ambito anagrafico del decreto-legge n. 100/2026 sui richiedenti protezione internazionale, nel quale abbiamo esaminato il nuovo sistema documentale introdotto per dare attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e le sue conseguenze per l’attività degli uffici anagrafici.

Leggi anche:

– I riflessi in ambito anagrafico del decreto-legge n. 100/2026 sui richiedenti protezione internazionale

La riforma distingue tre momenti: la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, la registrazione della domanda e la sua formalizzazione. La distinzione incide anche sui documenti rilasciati al richiedente nelle diverse fasi della procedura.

Per consentire l’avvio del nuovo sistema, il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, ha però introdotto una disciplina transitoria, inizialmente destinata a concludersi il 31 ottobre 2026. Durante questo periodo, le questure e gli uffici di polizia di frontiera sono chiamati a gestire tutte le fasi della procedura, dalla manifestazione di volontà alla registrazione e formalizzazione della domanda.

Per un’analisi completa, leggi l’approfondimento del nostro esperto:

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