Con il d.lgs. 16 aprile 2026, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico di lavoro per i cittadini di Paesi terzi. Le nuove disposizioni si applicano dal 22 maggio 2026 e modificano il testo unico sull’immigrazione, aggiornando termini procedurali, obblighi informativi e competenze.
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Il quadro normativo: dalla direttiva UE al testo unico immigrazione
Il d.lgs. n. 83/2026 attua la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, che sostituisce la precedente direttiva 2011/98/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40. Le modifiche intervengono direttamente sul d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico immigrazione), ridisegnando la procedura unica per il rilascio del permesso che consente al lavoratore straniero di soggiornare e lavorare sul territorio nazionale. Il Ministero dell’Interno è designato autorità competente a ricevere le domande e rilasciare il titolo di soggiorno.
Le modifiche operative: nuovi termini e obblighi del datore di lavoro
Le novità più rilevanti riguardano i tempi del procedimento e i doveri informativi. Il termine ordinario per il rilascio del permesso unico passa da 60 a 90 giorni (art. 5, commi 4, 9 e 9-bis del testo unico, come modificati). Viene introdotto un termine accelerato di 30 giorni dal completamento della domanda per il rilascio da parte del questore (nuovo comma 8.1-bis). Sul fronte degli obblighi datoriali, l’art. 22, comma 5-quinquies, del testo unico impone ora al datore di lavoro di informare tempestivamente il lavoratore straniero di ogni comunicazione ricevuta sull’iter del nulla osta al lavoro. L’attuazione avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica (clausola di invarianza finanziaria, art. 3).
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