Dopo dieci anni di convivenza è tempo di bilanci: un’analisi dell’istituto introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (seconda parte)

William Damiani 22 Aprile 2026
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Nella prima parte abbiamo esaminato i tratti essenziali della convivenza di fatto, evidenziando come la legge 20 maggio 2016, n. 76 abbia introdotto nell’ordinamento una disciplina organica di un fenomeno già riconosciuto dalla giurisprudenza. Abbiamo inoltre analizzato la specifica posizione del cittadino straniero, con riguardo sia alla documentazione necessaria per la registrazione della convivenza di fatto, sia ai casi di irricevibilità della dichiarazione anagrafica presentata in assenza di un valido permesso di soggiorno.

Per approfondire:

In questa seconda parte l’attenzione sarà rivolta al procedimento, con l’obiettivo di analizzare i passaggi amministrativi che consentono di tradurre la convivenza di fatto in un dato anagrafico, nonché le verifiche che l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a svolgere per una corretta gestione della procedura.

Il procedimento per la registrazione anagrafica della convivenza di fatto

La registrazione in anagrafe della convivenza di fatto presuppone un procedimento amministrativo avviato su istanza di parte; nel caso specifico è necessaria una dichiarazione da parte di entrambi i conviventi.

Legge 20 maggio 2016, n. 76
 
Articolo 1
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

La dichiarazione resa congiuntamente dagli interessati rappresenta il momento in cui la convivenza emerge e diventa conoscibile per la pubblica amministrazione. Tuttavia, come già evidenziato nella prima parte di questo contributo, essa non ha valore costitutivo di uno status personale. La convivenza esiste come fatto sociale indipendentemente dalla registrazione; l’anagrafe ne fornisce una prova qualificata, dotata di particolare forza giuridica nei rapporti con i terzi. La dichiarazione anagrafica costituisce quindi un adempimento che non assume valore costitutivo della convivenza di fatto, ma contribuisce esclusivamente al suo accertamento.

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