Nel novembre 2025 un avvocato ha trasmesso un accordo di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014, contenente sia la richiesta di separazione personale sia quella contestuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’accordo è datato 15 ottobre 2025, mentre il nulla osta della Procura reca la data del 3 novembre 2025. Tuttavia, nell’atto non è indicata alcuna decorrenza del divorzio né risulta un autonomo nulla osta della Procura riferito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile ha quindi trascritto l’accordo esclusivamente come separazione personale, apponendo la relativa annotazione sull’atto di matrimonio, anche in considerazione del fatto che nell’oggetto della PEC veniva richiamata soltanto la separazione.
Successivamente, nel maggio 2026, l’avvocato ha sostenuto che, essendo trascorsi sei mesi, sarebbe possibile procedere alla variazione dello stato civile delle parti, ritenendo che la negoziazione assistita contenesse già anche la domanda di divorzio.
Tuttavia, alla luce della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), sembrerebbe che il cumulo tra domanda di separazione e domanda di divorzio sia ammesso soltanto nei procedimenti giudiziali davanti all’autorità giudiziaria e non anche nelle procedure consensuali di negoziazione assistita, che resterebbero due procedimenti distinti.
Si chiede pertanto se tale interpretazione sia corretta e, in caso contrario, come sia possibile regolarizzare la situazione.
Negoziazione assistita e cumulo tra separazione e divorzio
E’ possibile la variazione dello stato civile senza un secondo accordo?
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