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STATO CIVILE - La trascrizione del matrimonio same sex dall’estero e gli effetti nel nostro ordinamento
La sentenza della Corte di Cassazione Civile 14/5/2018 n. 11696
Approfondimento di M. Caliaro, R. Calvigioni
Due persone dello stesso sesso, delle quali una di cittadinanza italiana, che avevano contratto matrimonio all’estero, prima ancora dell’entrata in vigore della l. n. 76/2016, avevano chiesto la trascrizione del loro atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile, ottenendo rifiuto che era stato impugnato presso il competente Tribunale, ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ed anche la Corte d’Appello, alla quale gli interessati si erano rivolti in secondo grado, aveva confermato la sentenza del Tribunale: non restava che rivolgersi alla Corte di Cassazione la cui prima sezione civile decideva in merito con sentenza 14 maggio 2018, n. 11696.
Innanzitutto, la Corte decide favorevolmente in merito all’applicabilità della l. n. 76/2016 ai matrimoni celebrati all’estero prima dell’entrata in vigore della stessa legge che “oltre ad introdurre un peculiare modello giuridicamente riconosciuto per le unioni omoaffettive, ha regolato specificamente anche la disciplina delle trascrizioni dei matrimoni o delle unioni giuridicamente riconosciute di natura omoaffettiva contratte all’estero”, precisando che gli artt. 32-bis e 32-quinquies della l. n. 218/1995, aggiunti dal d.lgs. n. 7/2017, riguardano espressamente gli effetti nel nostro ordinamento dei matrimoni e unioni civili verificatisi all’estero. In proposito, viene subito rilevato come gli effetti di tali eventi non possano essere temporalmente limitati solamente alle vicende avvenute dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà, in quanto, se così fosse, si avrebbe una irragionevole disparità di trattamento per i cittadini che avessero contratto matrimonio o costituito unione civile all’estero prima di tale legge, che non vedrebbero loro applicate le disposizioni di diritto internazionale privato emanate proprio al fine di uniformare le diverse fattispecie che possono verificarsi all’estero: “L’applicazione delle nuove norme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore non costituisce una deroga al principio d’irretroattività della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione nell’ordinamento”.
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