Dopo dieci anni di convivenza e tempo di bilanci: un’analisi dell’istituto introdotto dalla legge n. 76 del 2026 (quarta parte)

In questa ultima parte vengono esaminate la cessazione della convivenza di fatto e la risoluzione del contratto di convivenza, aspetti di particolare interesse pratico per l’ufficiale d’anagrafe in relazione agli effetti anagrafici e giuridici conseguenti alla fine del rapporto

William Damiani 17 Giugno 2026
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Nelle precedenti parti di questo contributo abbiamo esaminato la disciplina della convivenza di fatto introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, analizzandone dapprima i requisiti costitutivi e le problematiche connesse alla posizione del cittadino straniero, per poi approfondire il procedimento anagrafico, nonché l’ulteriore istituto del contratto di convivenza, strumento attraverso il quale i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Dopo aver esaminato la fase costitutiva della convivenza di fatto, il relativo procedimento di registrazione e gli strumenti attraverso i quali i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali, occorre ora affrontare il momento conclusivo del rapporto. La cessazione della convivenza e la risoluzione dell’eventuale contratto di convivenza rappresentano infatti aspetti di particolare interesse pratico, poiché chiamano l’ufficiale d’anagrafe a gestire situazioni che incidono direttamente sulla rappresentazione anagrafica e sulla permanenza degli effetti giuridici connessi all’istituto.

Per approfondire:

La cessazione della convivenza di fatto

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, l’attività dell’ufficiale d’anagrafe si limitava generalmente alla registrazione di situazioni giuridiche già definite da altri soggetti istituzionali, in particolare dall’ufficiale dello stato civile. Con la disciplina delle convivenze di fatto, invece, l’anagrafe è stata chiamata a gestire direttamente anche la fase conclusiva di un rapporto affettivo, attribuendo rilevanza amministrativa a una realtà che, per sua natura, appartiene alla sfera personale dei soggetti coinvolti.
Se la costituzione della convivenza di fatto richiede una dichiarazione resa dagli interessati all’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza, la sua cessazione può verificarsi sia per effetto di eventi oggettivi sia in conseguenza della volontà manifestata da uno o da entrambi i conviventi.
La legge n. 76 del 2016 non contiene una disciplina organica della fase estintiva dell’istituto. Tuttavia, i presupposti della cessazione possono essere ricavati in via interpretativa dagli elementi che caratterizzano l’esistenza stessa della convivenza di fatto.
L’articolo 1, comma 36, della legge definisce infatti i conviventi di fatto come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

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