CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Prorogata ancora fino al 31 dicembre 2022 la non utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive per i cittadini extracomunitari

Legge 29/6/2022 n. 79 (G.U. 29/6/2022 n. 150)

Con la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stata disposta l’ennesima proroga della norma che impedisce ai cittadini extracomunitari di utilizzare le dichiarazioni sostitutive nelle procedure relative al rilascio, al rinnovo, all’aggiornamento e alla conversione del permesso di soggiorno.

Ricordiamo che con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, la norma era stata prorogata solo fino al 30 giugno 2022, a differenza degli anni precedenti in cui veniva fatta coincidere con la fine dell’anno, lasciando così presagire la possibilità di arrivare dopo un decennio alla piena operatività dell’autocertificazione anche per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione. Con la legge n. 79/2022 viene invece tutto rimandato al 31 dicembre 2022.

 LEGGE 29 giugno 2022, n. 79

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Allegato

(…omissis…)

Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Proroga del termine di cui all’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

1.  All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022″».


Si ricorda infine che in applicazione della circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione nella circolare del 17 aprile 2012, n. 3 sui certificati anagrafici rilasciati per tale finalità la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» è sostituita con «Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione».

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