L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio. La norma prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando:
a) dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;
b) dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero.
Per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76 le stesse disposizioni trovano applicazione anche per le unioni civili.
Nel caso si residenza in Italia la competenza all’adozione del decreto di concessione della cittadinanza è del Prefetto. Nel caso di residenza all’estero, il Ministero dell’Interno nella direttiva del 7 marzo 2012 ha chiarito che “l’organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”.
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