La legge 23 maggio 2025, n. 74 ha introdotto all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 il comma 1-bis, in base al quale i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono diventare italiani a seguito di una dichiarazione presentata dai genitori.
Con la circolare n. 59 del 17 giugno 2025 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – ha dettato le formule che dovranno essere utilizzate dagli ufficiali dello stato civile per applicare la nuova ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.
L’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge da parte del minore straniero o apolide
Come abbiamo anticipato sopra, il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 prevede che i figli minorenni, stranieri o apolidi, nati all’estero da un genitore cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge qualora i genitori (o il tutore) dichiarino la volontà di tale acquisto entro un anno dalla nascita o dalla costituzione del rapporto di filiazione (anche adottiva) con il cittadino italiano. In alternativa, la cittadinanza può essere acquisita se, successivamente alla dichiarazione, il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni continuativi.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) Articolo 4 (…omissis…) 1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano. (…omissis…) |
Un tipico esempio di applicazione di tale nuovo istituto riguarda il caso dei figli minori nati all’estero da parte di un genitore iscritto all’AIRE, cittadino italiano dalla nascita e in possesso di altra cittadinanza, qualora i minori non acquisiscano automaticamente la cittadinanza italiana per effetto del nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992. Tale norma infatti prevede che si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza, fatto salvo che ricorra una delle condizioni previste dalle lettere c) e d):
– (lettera c) un genitore o un nonno possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana;
– (lettera d) un genitore (o adottante) è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita (o dell’adozione) del figlio.
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