L’articolo 4, comma 1-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 prevede che i figli minorenni, stranieri o apolidi, nati all’estero da un genitore cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge qualora i genitori (o il tutore) dichiarino la volontà di tale acquisto entro un anno dalla nascita o dalla costituzione del rapporto di filiazione (anche adottiva) con il cittadino italiano. In alternativa, la cittadinanza può essere acquisita se, successivamente alla dichiarazione, il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni continuativi.
Si tratta di un istituto che trova applicazione nei casi in cui il figlio nato all’estero da genitori italiani non acquisisca automaticamente la cittadinanza per effetto del nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992.
Analizziamo in questo contributo l’ipotesi per cui i genitori, che intendono richiedere la trascrizione dell’atto di nascita del figlio, rendono la dichiarazione tempestivamente, ossia entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui si è costituito il rapporto di filiazione (anche adottiva) con il cittadino italiano.
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