COME FARE PER … L’acquisto della cittadinanza del minore nato all’estero in caso di dichiarazione dei genitori entro tre anni dalla nascita

William Damiani 13 Ottobre 2025
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L’articolo 4, comma 1-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 prevede che i figli minorenni, stranieri o apolidi, nati all’estero da un genitore cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge qualora i genitori (o il tutore) dichiarino la volontà di tale acquisto entro tre anni dalla nascita o dalla costituzione del rapporto di filiazione (anche adottiva) con il cittadino italiano. Il termine, inizialmente di un anno, è stato ampliato a tre anni dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
In alternativa, qualora la dichiarazione venisse presentata dopo i tre anni, la cittadinanza può essere acquistata se, successivamente alla dichiarazione, il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni continuativi.
La nuova formulazione dell’articolo 4, comma 1-bis, è ora la seguente:
1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Si tratta di un istituto che trova applicazione nei casi in cui il figlio nato all’estero da genitori italiani non acquisisca automaticamente la cittadinanza per effetto del nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992.

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