COME FARE PER … il riacquisto della cittadinanza a norma del nuovo articolo 17 della legge n. 91/1992 in caso di dichiarazione resa dinanzi al consolato italiano all’estero

In questo contributo prendiamo in esame gli adempimenti che deve svolgere l’ufficio dello stato civile nel caso in cui la dichiarazione di riacquisto sia stata ricevuta dall’autorità consolare italiana all’estero

William Damiani 1 Settembre 2025
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Fra le misure introdotte dalla recente riforma della cittadinanza italiana vi è anche una disposizione che intende favorire il riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che l’avevano perduta in base alla legge n. 555 del 1912, che era piuttosto restrittiva in tema di doppia cittadinanza rispetto alla disciplina del 1992.
Il nuovo articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come sostituito dalla legge n. 74/2025, prevede infatti che “chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell’articolo 8, numeri 1 e 2, o dell’articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027”.
Già la legge n. 91 del 1992 aveva stabilito che chi avesse perso la cittadinanza italiana in base agli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (oppure per non aver esercitato l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123), potesse riacquistarla presentando una dichiarazione in tal senso entro due anni dall’entrata in vigore della stessa legge (16 agosto 1992).
Poiché quel termine è ormai da tempo scaduto, il nuovo articolo 17 offre una nuova possibilità di riacquisto della cittadinanza nei casi qui previsti, legandola alla condizione della nascita in Italia o ad un periodo di residenza continuativa di almeno due anni nel territorio nazionale.

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