Tale problema è sempre stato ampiamente dibattuto, e continua ad essere di grande attualità, perché coinvolge la responsabilità patrimoniale dell’ufficiale di stato civile.
La costituzione del fondo patrimoniale deve essere trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma e per gli effetti di cui agli articoli 2643, 2644, 2647 e 2684 del codice civile.
Ma tali trascrizioni non garantiscono l’opponibilità del fondo ai terzi interessati, cosa che avviene solo dal momento in cui la costituzione del fondo viene annotata, al pari di qualsiasi altra convenzione patrimoniale, nell’atto di matrimonio delle parti interessate. Che la costituzione del fondo patrimoniale debba considerarsi una convenzione matrimoniale di cui all’articolo 162 del codice civile era stato previsto, tra le altre, anche dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 13 ottobre 2009, n. 21658, pronunciata proprio su tale questione.
Tale sentenza indica che: ”….. La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. – compresa tra le convenzioni matrimoniali secondo quanto ritenuto dalla corte di merito con affermazione che non può più essere posta in discussione – è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma “che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia” (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che – come appunto nella specie – abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili. (….omissis….). Consegue da quanto precede che – al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti con il secondo motivo e conformemente a quanto affermato dalla corte di appello nella sentenza impugnata – l’annotazione di cui all’art. 162 c.c., comma 4 (norma speciale) è l’unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all’art. 2647 c.c. (norma generale) ha funzione di mera pubblicità-notizia. L’opponibilità ai terzi dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale (avente ad oggetto beni immobili) è quindi subordinata all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto imposta dall’art. 2647 c.c.”.
Il Massimario di stato civile – edizione 2012 – al paragrafo 9.8. (Regime patrimoniale tra i coniugi) richiama questo ultimo importante aspetto.
Il Ministero dell’Interno, nella circolare n. 12 del 16 luglio 2018 richiama, innanzitutto, la propria circolare n. 11 del 20 marzo 2014, che, proprio relativamente alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, indicava che: “……nell’occasione, si richiama l’attenzione sul peculiare regime di pubblicità delle citate convenzioni matrimoniali che, per consolidata giurisprudenza (Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza 13 ottobre 2009, n. 21658; Sez. I Civile, sentenza 22 gennaio 1986, n. 397) sono opponibili ai terzi proprio per effetto dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio: tale adempimento presso gli uffici dello stato civile, quindi, dovrà essere sempre accurato e tempestivo, non appena la convenzione pervenga dal notaio stipulante, al fine di prevenire ogni possibile ipotesi di responsabilità risarcitoria nei riguardi dei terzi interessati dalla convenzione…”.
Dopo aver richiamato la succitata sentenza della Cassazione n. 21658/2009, la circolare ministeriale n. 12/2018 riprende l’articolo 134-bis delle “Disposizioni per l’attuazione del codice civile”, che stabilisce in 30 giorni dalla data della stipula dell’atto il termine entro cui il notaio deve chiedere l’annotazione della convenzione matrimoniale sull’atto di matrimonio.
Una volta ricevuta la convenzione, sottolinea la circolare, l’ufficiale di stato civile deve procedere senza indugio alla sua annotazione sull’atto di matrimonio delle parti interessate, sia che l’atto riguardi una convenzione matrimoniale (di cui all’articolo 162 del codice civile), sia che riguardi la costituzione del fondo patrimoniale (di cui all’articolo 167 del codice civile), essendo essa stessa una convenzione matrimoniale.
L’annotazione deve avvenire secondo quanto stabilito dall’articolo 69 – lettera b) e 102 del Dpr 3.11.2000, n.396.
Si deve utilizzare la formula n. 184 – prima opzione – del D.M. 5.4.2002 (Nuovo Formulario), opportunamente adattata.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento