ARAN, nuovi pareri per il comparto Funzioni Locali

Orientamenti applicativi ARAN dedicati al personale degli Enti locali

30 Settembre 2026
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Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi ARAN datati settembre 2026, dedicati al personale degli Enti locali.

Orientamento Applicativo n. 39104 – Formazione e aggiornamento professionale per motivi personali


Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale?

Si premette che per il personale inserito in regime di turnazione, il trattamento indennitario per turno previsto dall’art. 25 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026 è finalizzato ad indennizzare l’avvicendamento orario garantito dal personale coinvolto. Qualora il dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, durante l’orario in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa, sia impegnato in un corso di aggiornamento professionale, avrà diritto a percepire l’indennità di turno.

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art. 37, comma 6, del medesimo CCNL del 23 febbraio 2026 “Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti…”.

Orientamento Applicativo n. 39101 – Retribuzione di posizione di elevata qualificazione


In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni?

Giova, innanzitutto, ricordare la distinzione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, come espressamente indicato all’art. 16 del CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026:

– la retribuzione di posizione viene graduata sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico;

– mentre, la retribuzione di risultato è connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione degli esiti della valutazione di performance individuale.

In ordine alla necessità o meno del riproporzionamento della retribuzione di posizione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, all’art. 19, comma 7, del suddetto testo contrattuale, viene espressamente precisato che “Gli Enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.”

Alla luce di quanto sopra esposto, dalla lettura delle disposizioni contrattuali, si ritiene che non vi siano spazi interpretativi diversi da quanto esplicitato al comma 7 dell’art. 19 sopra richiamato e che, pertanto, la retribuzione di posizione, una volta graduata, vada necessariamente riproporzionata alla percentuale di part-time, a differenza della retribuzione di risultato, legata alle valutazioni della performance, che può seguire dinamiche diverse, tenuto, comunque, conto di quanto previsto all’art. 55, comma 11, del CCNL 23.02.2026, ai sensi del quale “I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi integrativi”.

Orientamento Applicativo n. 39099 – Congedi dei genitori in part-time


In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri?

All’art. 55, comma 9-bis, “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti contrattuali fruibili frazionatamente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di proporzionamento degli istituti in oggetto, in caso di rapporto a tempo parziale verticale, come indicato nel comma 9-bis dell’art. 55 del nuovo CCNL:

il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo (comma 9-bis lett. d));

con riferimento al congedo parentale, il numero di giorni è riproporzionato in ragione del rapporto tra il numero di giornate teoriche previste per il lavoratore a tempo parziale nell’anno rispetto al numero delle giornate teoriche del lavoratore a tempo pieno nell’anno (comma 9-bis lett. a));

mentre, con riferimento ai riposi giornalieri per maternità, la previsione contrattuale prevede espressamente che spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi (comma 9-bis lett. e).

Orientamento Applicativo n. 39111 – Permessi per motivi personali o familiari


Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati?

Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione contenuta all’art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, i permessi per motivi personali o familiari in esame “possono” essere concessi al dipendente su sua espressa richiesta. Tale richiesta, rispetto alle discipline previgenti, non necessita di motivazione.

Il Dirigente/Responsabile può, per esigenze organizzative, negare tale fruizione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato come espressamente indicato al comma 1 dell’art. 32 in oggetto. La formalizzazione deve avvenire con le modalità adottate dall’Ente.

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