Rete SAI: deroga del Viminale sui finanziamenti agli Enti locali

Il Ministero dell’Interno con il decreto 15 aprile 2026 introduce una deroga: gli Enti locali della rete SAI possono presentare un’ulteriore domanda di fondi

7 Luglio 2026
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Il Ministero dell’Interno, con il decreto 15 aprile 2026 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2026, introduce una deroga alle regole di accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Gli Enti locali già aderenti alla rete SAI potranno presentare un’ulteriore domanda di finanziamento, in vista dell’ampliamento del sistema di accoglienza.

Il vincolo delle linee guida del 2019

Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) è stato istituito dall’art. 1-septies del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla l. n. 39/1990. Le modalità di accesso ai finanziamenti sono disciplinate dal d.m. 18 novembre 2019.
L’art. 6, comma 1, delle linee guida allegate al decreto fissa un limite preciso: ogni Ente locale, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di progetto previste. È proprio su questo vincolo che interviene la deroga.

Cosa prevede la deroga e perché

Il decreto consente agli Enti locali già aderenti alla rete SAI di presentare un’ulteriore domanda per ciascuna delle tre tipologie di accoglienza indicate dall’art. 7, comma 3:

  • accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
  • accoglienza di persone disabili o con disagio mentale, psicologico o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare;
  • accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti.

La misura risponde all’attuazione, dal 12 giugno 2026, del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, incluso il regolamento (UE) 2024/1349. L’Italia deve garantire una «capacità adeguata» di accoglienza per la gestione delle procedure accelerate di frontiera.

Indicazioni operative per gli Enti

La deroga si rivolge esclusivamente agli Enti locali che già partecipano alla rete SAI. Le domande presentate su questa base non sono valutate automaticamente: saranno prese in esame solo in caso di non completa copertura dei posti indicati nella comunicazione di cui all’art. 7, comma 1, delle stesse linee guida.

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