In attuazione di quanto previsto dall’articolo 62, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ha reso disponibile agli uffici delle Province l’accesso ai dati anagrafici. Tale condivisione è finalizzata esclusivamente allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Sotto il profilo tecnico, l’erogazione dei dati avviene in modalità automatizzata attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che abilita l’interoperabilità tra le basi dati della Pubblica Amministrazione mediante specifici e-service.
Responsabilità e protezione dei dati personali
La nota chiarisce la diretta responsabilità in capo all’ente per quanto concerne il trattamento delle informazioni acquisite. Le Province operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali contenuti in ANPR. Di conseguenza, permane in capo ai singoli enti la responsabilità relativa all’individuazione della base giuridica dell’accesso, nonché all’adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire la piena conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
A supporto di questo adempimento, il Ministero dell’Interno segnala la disponibilità del documento “Nota ricognitiva UPI per ANPR”, redatto dall’Unione Province d’Italia. Tale documento contiene la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) specifica per gli e-service resi disponibili da ANPR sulla piattaforma PDND, fornendo agli uffici provinciali il supporto tecnico-giuridico necessario per l’utilizzo dei servizi.
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