La sospensione dei termini di conclusione del procedimento

Limiti, condizioni e ambito applicativo della sospensione procedimentale ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990

10 Luglio 2025
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Nell’ambito del procedimento amministrativo, una tematica molto interessante è quella della sospensione dei termini di conclusione, fattispecie disciplinata dall’art. 2, comma 7 l. n. 241/1990, che così dispone:

“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2”.

Nell’ambito dei procedimenti di stato civile, la sospensione dei termini di conclusione del procedimento può essere disposta quando l’ufficiale di stato civile per l’adozione del provvedimento finale debba acquisire informazioni o certificazioni non contenuti in documenti già in possesso dell’amministrazione (ad es. certificazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana necessaria nei procedimenti di riconoscimento ex circ. K.28.1 del 1991).
È utile osservare che l’istituto della sospensione dei termini di conclusione non è applicabile ai casi in cui, invece, la documentazione debba essere esibita dall’interessato.
Infatti, nel caso in cui si tratti di documenti recanti informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità personali che debbono essere esibiti dall’interessato, l’istituto della sospensione non è applicabile, per cui, laddove l’interessato non abbia già provveduto, allegando detti documenti all’istanza già presentata, l’ufficiale di stato civile dovrà inviare la comunicazione di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, indicando con precisione i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, che nel caso in esame corrispondono alla mancanza di documenti necessari ai fini istruttori.
Nel caso in cui l’ufficiale di stato civile decida di sospendere i termini di conclusione del procedimento, detta sospensione dei termini deve essere comunicata al destinatario del provvedimento, poiché modifica il termine di conclusione che era stato indicato nella comunicazione di avvio.
La sospensione può essere disposta per una sola volta e comunque per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.
Si precisa inoltre che la sospensione dei termini può essere disposta sia per termini specificamente regolamentati, sia per il termine generico dei trenta giorni.
In pratica, la sospensione è una sorta di parentesi temporale che si configura nell’ambito del procedimento; ad es. se si tratta di un procedimento che
ha quale termine di conclusione 30 giorni e la sospensione viene disposta al 20° giorno per un periodo di trenta giorni, avremo una durata complessiva
pari a 20+30+10 giorni, per un totale di 60 giorni, di cui 20+10 corrispondenti al termine ordinario, cui si sommano i 30 giorni di sospensione. Se la sospensione viene disposta per un numero inferiore di giorni, al termine di conclusione si somma il periodo di sospensione stabilito.
Naturalmente, qualora l’ufficiale di stato civile decida di applicare l’istituto della sospensione, dovrà motivare adeguatamente sia la decisione di ricorrere alla sospensione dei termini, sia la quantificazione del termine ritenuto necessario per la predetta sospensione.

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