Protezione internazionale: nuovo decreto legge aggiorna l’elenco dei paesi di origine sicuri

Nuove disposizioni sui Paesi di origine sicuri, modifiche alle procedure di ricorso per richiedenti asilo e aggiornamenti annuali, pubblicato in G.U. il decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158

24 Ottobre 2024
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158 che introduce misure urgenti per riformare le procedure di riconoscimento della protezione internazionale. Una delle principali modifiche riguarda l’aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri, includendo nuove nazioni come Albania, Egitto, Senegal e Tunisia. I cittadini provenienti da questi Paesi vedranno una valutazione accelerata delle loro domande d’asilo, poiché sono considerati Paesi dove generalmente non sussistono situazioni di persecuzione.

Il decreto interviene anche sulle procedure di ricorso contro i provvedimenti di diniego d’asilo, facilitando la sospensione dell’efficacia esecutiva in casi specifici e introducendo la possibilità di presentare reclami alla Corte d’appello. Inoltre, il testo prevede che l’elenco dei Paesi sicuri venga aggiornato annualmente, con un rapporto del Consiglio dei Ministri da trasmettere al Parlamento e alla Commissione europea.

L’entrata in vigore del decreto è immediata, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Paesi di origine sicuri

Il cuore della nuova normativa riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei Paesi considerati “di origine sicuri”. Questi sono Stati in cui, secondo i dati e le valutazioni fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, non sussistono condizioni tali da giustificare la concessione di protezione internazionale per la maggior parte dei richiedenti. L’inserimento di un Paese in questa lista presuppone che i cittadini di tale Stato non abbiano, in linea di massima, fondato motivo di temere persecuzioni o danni gravi.

Nel nuovo elenco approvato dal Consiglio dei Ministri figurano i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Questo provvedimento, proposto dal Presidente del Consiglio insieme ai Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e della Giustizia, risponde alla necessità di adeguare le norme italiane ai criteri stabiliti dalla normativa europea, in linea con le pratiche di altri Paesi dell’Unione.

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