CITTADINANZA - Visto di ingresso per motivi familiari

Richiesta – straniero residente in Italia – costituisce l’unico soggetto legittimato

Il visto di ingresso per motivi familiari presuppone, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 286/1998 e il paragrafo 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2011, che sia il congiunto residente in Italia ad esercitare il proprio diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare (Cassazione, Sezione I civile, 14 novembre 2003, n. 17194).
Va affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella causa promossa avverso il diniego del visto di ingresso per motivi familiari, considerato che la Corte di Cassazione ha da tempo affermato la natura di diritti soggettivi dei diritti all’unità familiare ed al ricongiungimento familiare.

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