Il 20 maggio 2025 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifica al Regolamento (UE) 2024/1348 in materia di procedure per la protezione internazionale. Il documento mira a introdurre nuove modalità di applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro”, tra cui la possibilità per gli Stati membri di trasferire un richiedente asilo verso un Paese terzo anche in assenza di un legame personale con quest’ultimo. Il trasferimento potrà avvenire sulla base del semplice transito nel Paese terzo o, in alternativa, in virtù di un accordo internazionale che preveda l’esame della domanda di protezione da parte dello Stato terzo. Unica eccezione per i minori non accompagnati, per cui resta necessario dimostrare un collegamento effettivo con lo Stato.
Indice
L’evoluzione del concetto di “Paese terzo sicuro”
L’attuale disciplina europea, introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1348 e parte integrante del Patto UE su migrazione e asilo, stabilisce che uno Stato membro può dichiarare inammissibile una domanda di asilo qualora il richiedente possa ottenere protezione in un STC (Safe Third Country). Fino ad oggi, tale trasferimento richiedeva l’esistenza di una connessione significativa (familiare, linguistica, culturale o per soggiorni pregressi) tra l’individuo e lo Stato terzo. La Commissione, chiamata a riesaminare questo meccanismo entro giugno 2025, ha proposto di introdurre nuovi criteri di giudizio per valutare la possibilità di indirizzare i richiedenti asilo verso un “Paese terzo sicuro” senza l’obbligo di una determinata affiliazione tra la persona e il luogo stabilito. La proposta della Commissione prevede che il concetto di STC possa essere applicato in tre casi:
1) Presenza di una connessione tra richiedente e Paese terzo.
2) Semplice transito nel Paese terzo.
3) Esistenza di un accordo tra UE (o Stato membro) e il Paese terzo che garantisca l’esame della domanda di protezione.
Per i minori non accompagnati restano obbligatori il transito o la connessione.
La riforma vorrebbe inoltre abolire l’effetto sospensivo automatico del ricorso contro le decisioni di inammissibilità, pur mantenendo tutele contro il rischio di respingimenti (principio di non-refoulement). A tutela del richiedente asilo si prevede, perciò, che il trasferimento venga comunque bloccato se il richiedente denuncia un rischio concreto di respingimento verso un Paese non sicuro.
Implicazioni operative per le amministrazioni e i professionisti
La proposta mira a ottenere un maggiore margine operativo per gli Stati membri, i quali sono vincolati all’obbligo di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri prima della conclusione di accordi STC. La previa comunicazione diventa fondamentale per consentire alla Commissione di verificare la presenza delle condizioni indispensabili stabilite dal diritto dell’UE a tutela del richiedente asilo. Per essere considerati tali, i “Paesi terzi sicuri” devono soddisfare, ai sensi del diritto dell’UE, una serie di requisiti, quali: la protezione contro il respingimento, l’assenza di un rischio reale di danni gravi e di minacce alla vita e alla libertà a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale o delle opinioni politiche, nonché la possibilità di chiedere e ricevere una protezione efficace.
Si rimane in attesa della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali potranno approvare o scartare la proposta.
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