La condizione specifica del familiare non comunitario di un cittadino italiano ha spesso suscitato incertezze e interrogativi al momento dell’iscrizione anagrafica. La principale criticità risiede nella corretta distinzione tra due casi: quello dello straniero in possesso della carta di soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione Europea e quello dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato a norma dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione). Ora, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione del decreto legge n. 69/2023 (cosiddetto “decreto salva-infrazioni”), il quadro normativo è cambiato e prevede che la carta di soggiorno sia rilasciata solo ai familiari dei cittadini italiani definiti “mobili”, ossia coloro che hanno esercitato il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione. In questo contributo cerchiamo di analizzare i contorni della nuova disciplina valutando anche le possibili conseguenze sulle pratiche anagrafiche.
Il quadro normativo previgente
Fino al 10 agosto 2023 era pacifico che il familiare straniero del cittadino italiano avesse diritto alla carta di soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione in virtù dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Tale norma, sebbene avesse come destinatari i familiari del cittadino comunitario, ha trovato piena applicazione anche per i congiunti del cittadino italiano in virtù dell’originario articolo 23 del citato decreto legislativo n. 30/2007 per cui “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”.
Il concetto di familiare preso a riferimento è quello indicato dall’articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 30/2007, che comprende esclusivamente il coniuge (o la parte di unione civile), i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni (o a carico) e gli ascendenti diretti a carico.
Qualora il cittadino straniero che fa ingresso in Italia non rientra in tale categoria (ad esempio perché fratello del cittadino italiano), trova applicazione la diversa tutela offerta dalla normativa nazionale in materia di immigrazione ed in particolare l’articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa disposizione prevede che il cittadino straniero parente entro il secondo grado e convivente con il cittadino italiano non può essere espulso e ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, concesso dal questore in base all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Il diverso trattamento si riflette anche sull’iscrizione anagrafica. Nel caso del familiare del cittadino comunitario (o italiano) è sufficiente esibire la ricevuta della richiesta della carta di soggiorno così come indicato dal Ministero dell’Interno nell’allegato B della circolare n. 9 del 27 aprile 2012. Nel caso dei parenti entro il secondo grado e conviventi con il cittadino italiano è invece necessario attendere l’effettivo rilascio del titolo di soggiorno.
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