L’asseverazione di traduzione da parte dell’ufficiale dello stato civile. Un istituto poco utilizzato

Analisi di un istituto raramente applicato dagli ufficiali dello stato civile, ma potenzialmente utile per aumentare l’efficienza amministrativa e migliorare la qualità dei servizi al cittadino

Thomas Stigari 17 Giugno 2025
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Si illustra un procedimento poco utilizzato dagli ufficiali dello stato civile e che invece potrebbe essere utilizzato in un’ottica di una maggiore efficienza e di un migliore servizio erogato al cittadino.

Le caratteristiche della traduzione degli atti da produrre all’ufficiale dello stato civile

Gli atti e documenti formati all’estero che si presentano all’ufficiale dello stato civile debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le norme di riferimento sono date in linea generale dall’art. 33 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che precisa che agli atti e documenti formati all’estero redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; e in riferimento al servizio dello stato civile, l’art. 22 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che nell’ultimo inciso introduce una norma con caratteri di specialità, che si applica cioè esclusivamente ai procedimenti di stato civile. Infatti oltre alla traduzione certificata conforme e a quella eseguita dal traduttore ufficiale, l’articolo in esame prevede che la traduzione può essere eseguita «da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero».
Gli ufficiali dello stato civile applicano raramente questo articolo e preferiscono di solito indirizzare il cittadino altrove, solitamente dal cancelliere o dal giudice di pace. Talvolta è per oggettiva difficoltà a gestire un ulteriore adempimento; talvolta invece è per scarsa conoscenza dell’istituto. Il ricorso invece all’asseverazione da parte dell’ufficiale dello stato civile, avrebbe il vantaggio per il cittadino di avere un unico interlocutore, vicino al luogo di residenza; l’ufficiale dello stato civile invece manterrebbe il controllo della procedura evitando eventuali errori tecnici o anche sostanziali – si pensi ad esempio all’asseverazione di una traduzione per sunto, non utilizzabile dall’ufficiale dello stato civile – che potrebbero richiedere nuove asseverazioni, con perdite di tempo e denaro per il cittadino.
 
Ci si potrebbe chiedere perché sia necessaria comunque una traduzione anche nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile conosca la lingua straniera. La ragione è duplice. In base all’articolo 1 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano, dall’altro la traduzione deve dare delle garanzie, almeno sotto il profilo della responsabilità di chi la esegue e si deve sempre permettere il controllo a posteriori e l’imparzialità  dell’attività amministrativa.

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