L’annullamento delle elezioni non è conseguenza immediata della partecipazione di un soggetto incandidabile

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5069/2015 precisa che “l’effetto perturbante dell’illegittima ammissione alle elezioni va verificato alla luce del rapporto esistente tra l’entità dei voti ottenuti dalla lista illegittimamente ammessa, da un lato, e lo scarto di voti registrato tra i due candidati più votati per la carica di vertice dell’ente, dall’altro.”

24 Novembre 2015
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