ANAGRAFE - La nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche: questa volta si fa sul serio … (parte 4)

In questa quarta e ultima parte del contributo dedicato al complesso tema delle sanzioni anagrafiche, così come ridefinito dalla legge di bilancio del 2024, si entra nel vivo del procedimento sanzionatorio

Approfondimento di W. Damiani

In questa quarta e ultima parte del contributo dedicato al complesso tema delle sanzioni anagrafiche, così come ridefinito dalla legge di bilancio del 2024, si entra nel vivo del procedimento sanzionatorio. In particolare affrontiamo la contestazione della violazione e la misura della sanzione da comminare, tenendo conto della possibilità per il trasgressore di avvalersi del pagamento in misura ridotta. Da ultimo andiamo ad analizzare lo sviluppo del procedimento sanzionatorio con l’ordinanza ingiunzione.

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8. L’accertamento della violazione

Abbiamo visto che l’articolo 11 attribuisce la competenza all’accertamento e alla irrogazione della sanzione al Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Mentre la previgente formulazione della norma richiamava espressamente l’ufficiale d’anagrafe quale soggetto preposto all’accertamento della contravvenzione; il nuovo testo non indica mai tale figura, con ciò alimentando i dubbi sul fatto se possano ritenersi competente all’accertamento della violazione anche altri dipendenti comunali che collaborano con l’ufficio anagrafe, fra i quali gli agenti accertatori che eseguono i sopralluoghi e i controlli sulle residenze.
Tale dubbio è alimentato anche dal richiamo operato dal terzo comma dell’articolo 11 alla disciplina prevista dalla legge n. 689/1981 per il procedimento accertativo e sanzionatorio; l’articolo 13 di tale norma prevede infatti al quarto comma che “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (…).

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