La legge 23 maggio 2025 n. 74 e le nuove regole per il riconoscimento e per l’acquisto della cittadinanza italiana

Le novità introdotte dalla legge di conversione n. 74/2025 al decreto legge n. 36/2025 in materia di cittadinanza italiana

William Damiani 26 Maggio 2025
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Con la legge 23 maggio 2025, n. 74 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025) è stato convertito il decreto legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore, anche in considerazione del fatto che il Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno, con la circolare n. 17680 del 1° aprile 2025, aveva invitato in via prudenziale i Comuni ad attendere la conversione in legge prima di emanare provvedimenti di diniego sulle domande non più in linea con le nuove regole. 
La legge di conversione, pur confermando il sostanziale ridimensionamento del criterio di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, ha apportato diverse modifiche rispetto alle iniziali previsioni del decreto legge n. 36/2025. 
Il quadro normativo risultante si pone l’obiettivo di rafforzare il principio secondo cui deve esistere un legame concreto ed effettivo tra il richiedente la cittadinanza e l’Italia, ponendo una serie di limitazioni temporali e generazionali al riconoscimento della cittadinanza basato sulla discendenza. 
Nell’attesa di istruzioni da parte del Ministero dell’Interno, che sicuramente saranno emanate in tempi brevi, cerchiamo in questo contributo di analizzare i tratti principali del testo normativo, mettendo in luce anche le novità apportate dalla legge di conversione. 

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Decreto legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2025, n. 74
(G.U. n. 118 del 23 maggio 2025)
  
LETTURA COORDINATA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
 
Articolo 1. Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. (vedi il nuovo articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1-bis. (vedi le modifiche apportate all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.
1-quater. (vedi le modifiche apportate all’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
2. All’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. 2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l’accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
 
Articolo 1-bis. Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana
1. All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
“1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali”.
2. (vedi le modifiche apportate all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
 
Articolo 1-ter. Riacquisto a favore della cittadinanza a favore di ex cittadini
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (vedi le modifiche apportate all’articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
b) (vedi le modifiche apportate all’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente: “Art. 7-ter. – Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250”.

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