CIE - La carta d’identità cartacea: le ipotesi in cui è ancora possibile il rilascio nell’attesa di un faticoso pensionamento imposto dalle regole europee
In questo contributo cerchiamo di analizzare le principali questioni legate alla sopravvivenza del vecchio documento cartaceo accanto alla nuova carta d’identità elettronicaApprofondimento di W. Damiani
Il 3 agosto 2026 sarà la data ultima di validità della carta d’identità cartacea; si tratta di una scadenza imposta dall’articolo 5 del regolamento UE 2019/1157, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei documenti rilasciati ai cittadini dell’Unione [1].
Nell’attesa che inizi il conto alla rovescia verso il meritato pensionamento, occorre prendere atto che ad oggi il ricorso al documento tradizionale continua ad essere ancora significativo per le ragioni che vedremo di seguito.
Quindi, prima di immaginare come sarà il “day after” e come potranno essere gestire eventuali urgenze, cerchiamo in questo contributo di analizzare le principali questioni legate alla sopravvivenza del vecchio documento cartaceo accanto alla nuova carta d’identità elettronica.
I casi di urgenza che consentono l’emissione del documento cartaceo
In seguito alla progressiva introduzione della CIE, il Ministero dell’Interno ha specificato che i comuni dovevano abbandonare la modalità di emissione della carta d’identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche (circolare n. 8 del 5 settembre 2017). In sostanza il Ministero ha voluto evitare che al cittadino fosse precluso l’esercizio di determinati diritti, restando sprovvisto di documenti d’identità, considerato che la produzione e la consegna materiale del nuovo documento elettronico non è immediata ma avviene dopo 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Con interventi successivi il Ministero dell’Interno ha però indirettamente limitato i casi che ancora consentono l’emissione della carta d’identità cartacea:
- le circolari n. 2 del 14 febbraio 2018 e n. 5 del 27 febbraio 2018 hanno infatti indicato la possibilità di identificare gli elettori ai seggi con la ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica, neutralizzando di fatto l’ipotesi di urgenza legata alla consultazione elettorale;
- la circolare n. 9 del 16 luglio 2019 ha invece chiarito in via generale che la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica (CIE) costituisce un documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In questo modo la ricevuta può essere utilizzata, al pari di qualsiasi altro documento di riconoscimento, anche per esercitare il proprio diritto di cura e per partecipare a concorsi o gare pubbliche.
Alla luce di tali indicazioni si ritiene che l’unica vera urgenza che ancora giustifica l’emissione istantanea del vecchio documento cartaceo sia solamente quella legata all’effettuazione di un viaggio con partenza ravvicinata. In tal caso si consiglia di acquisire un’apposita istanza con la quale il cittadino richiede il rilascio della carta d’identità cartacea avendo un viaggio programmato nei giorni successivi. Considerato che l’urgenza deve essere dimostrata, è opportuno acquisire la documentazione che comprovi l’imminente viaggio della persona (biglietto aereo, prenotazione alberghiera, ecc.).
La persona iscritta all’AIRE che si presenta in Comune
L’altra deroga all’obbligatorietà dell’emissione della CIE è la residenza all’estero del richiedente; al cittadino iscritto all’AIRE infatti per ragioni tecniche il comune può rilasciare unicamente la carta d’identità cartacea. Il Ministero dell’Interno nella circolare n. 11 del 16 ottobre 2019, dopo aver fornito le istruzioni per il rilascio della CIE da parte degli uffici consolari per i cittadini italiani residenti all’estero, ha affermato che “permane la possibilità per il cittadino residente all’estero di richiedere la carta d’identità presso lo sportello comunale che provvederà al rilascio del documento in formato cartaceo fino alla realizzazione delle nuove funzionalità previste per l’emissione della CIE”. Successivamente con la circolare n. 24 del 18 maggio 2021 è stato preannunciato che “le modalità di emissione della CIE presso i comuni anche per i cittadini residenti all’estero saranno oggetto di un prossimo, specifico, documento tecnico”.
Il cittadino italiano residente all’estero potrà rivolgersi al comune di iscrizione AIRE [2] oppure al comune italiano ove dimora, se diverso. L’articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede infatti che il sindaco è tenuto a rilasciare la carta d’identità alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora. Rientra quindi in tale concetto anche la persona residente all’estero, ma presente in modo temporaneo sul territorio comunale.
Il richiedente protezione internazionale
Un’altra ipotesi in cui è necessario rilasciare il documento cartaceo per motivi strettamente tecnici è quella dei richiedenti protezione internazionale [3]. Per costoro l’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 prevede il rilascio di una carta d’identità della durata di tre anni. Considerato che il circuito di emissione delle CIE attualmente non consente la produzione di un documento con tale validità, il Ministero dell’Interno nella circolare n. 11 del 26 ottobre 2020 ha dato indicazione di procedere al rilascio del documento in formato cartaceo fino all’adeguamento del sistema.
La norma non specifica se la carta d’identità rilasciata ai richiedenti protezione internazionale debba avere durata di 3 anni effettivi dalla data del rilascio o se la scadenza debba coincidere con il compleanno successivo così come previsto dall’articolo 7 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5. In questa sede si ritiene di aderire alla prima soluzione intendendo la “durata triennale” come il periodo massimo di validità effettiva del documento [4].
I casi in cui non è consentito il rilascio della carta d’identità cartacea
Al di fuori dei casi sopra individuati, e fermo restando eventuali interruzioni o altri impedimenti del sistema di emissione delle CIE, non è legittimo il rilascio del vecchio documento cartaceo. Si continuano tuttavia a registrare casi in cui alcuni cittadini pretendono il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo al posto della CIE. Tali richieste non sono in realtà dettate da reali urgenze, quanto piuttosto da motivazioni legate al minor costo del documento cartaceo rispetto a quello elettronico o alla volontà di non fornire le proprie impronte digitali [5].
In alcuni casi le spiegazioni verbali non sono sufficienti a convincere il cittadino e diviene necessario formalizzare un rifiuto scritto, anche al fine di mettersi al riparo dalla contestazione di eventuali ipotesi di reato previste dall’articolo 328 del codice penale (rifiuto o omissione di atti d’ufficio).
Non è nemmeno consentita l’emissione del documento cartaceo nelle ipotesi in cui l’identificazione del titolare avvenga nel luogo di domicilio (come nel caso delle persone ricoverate in ospedale, detenute in carcere o comunque impossibilitate a recarsi presso gli uffici comunali). In questi casi è infatti possibile rilasciare la CIE, omettendo unicamente l’acquisizione delle impronte digitali, non essendo al momento possibile disporre di una postazione mobile. Al massimo si dovrà valutare se considerare l’impossibilità di natura temporanea oppure permanente al fine di determinare la durata del documento da emettere [6].
La scadenza da riportare sulla carta d’identità cartacea
Un’ultima domanda riguarda la data di scadenza che deve essere riportata sul retro delle carte d’identità cartacee: si riporta la scadenza decennale oppure la data del 3 agosto 2026? In mancanza di indicazioni da parte del Ministero dell’Interno si ritiene che la soluzione più corretta sia quella di mantenere la scadenza decennale. Appare tuttavia doveroso rendere edotto il cittadino, al momento del rilascio oltre che con appositi avvisi sul sito istituzionale, circa il termine di validità fissato in via generale per tutti i documenti cartacei al 3 agosto 2026 dalle nuove regole europee.
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[1] L’articolo 5 del regolamento 2019/1157 al secondo paragrafo prevede che le carte d’identità “che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale” cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore.
[2] Il Ministero dell’interno con la circolare n. 2 del 19 febbraio 2002 ha chiarito che i Comuni sono tenuti al rilascio della carta d’identità anche a coloro che sono iscritti all’AIRE.
[3] L’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, così come sostituito dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, prevede al quarto comma che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
[4] L’articolo 3 del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 è norma speciale (in quanto dedicata ai richiedenti protezione internazionale) e successiva rispetto all’articolo 7 del decreto legge n. 5/2012.
[5] In realtà le impronte digitali sono registrate esclusivamente nel microprocessore all’interno della propria CIE e pertanto non vengono memorizzate in nessuna banca dati. Le impronte digitali sono accessibili solo alle Autorità di controllo che abbiano specifiche autorizzazioni e rappresentano una forma di tutela dell’identità fisica e digitale della persona: non c’è modo di leggere le impronte digitali né tramite un computer collegato a un lettore di smartcard né attraverso uno smartphone.
[6] L’articolo 4 del Regolamento UE 2019/1157 ha previsto al terzo paragrafo il rilascio di una carta d’identità elettronica con validità limitata ad un anno nel caso di impossibilità temporanea al rilievo delle impronte digitali.
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