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STATO CIVILE - IL CASO – Straniero nato in Italia – Variazione del nome – Applicazione delle generalità previste dalla legge del suo stato
E' corretto il rifiuto all'annotazione da parte del Comune di nascita, visto che si tratta di rettifica ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. 396/2000?
Una cittadina egiziana nata in Italia nel Comune di X (Italia) e residente nel nostro Comune, ha presentato al nostro sportello la richiesta di variazione delle generalità (nello specifico al nome inizialmente composto da un solo elemento ne sono stati aggiunti tre per un totale di quattro elementi), presentando una dichiarazione consolare, il nuovo passaporto, la carta di soggiorno ed il codice fiscale tutti aggiornati con le nuove generalità .
Abbiamo pertanto inoltrato la richiesta al Comune di X, per consentire l’annotazione sull’atto di nascita delle nuove generalità per poter successivamente variare la nostra anagrafe.
L’ufficio di stato civile del Comune di nascita, ha risposto che non verranno fatte le annotazioni perché si tratta di rettifica ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. 396/2000, quindi di presentarsi con la lettera del loro rifiuto al Tribunale di X.
Si chiede gentilmente, se questa è la procedura corretta, anche perché per altri tre figli della stessa famiglia, essendo stati registrati nel nostro Comune, si è già provveduto ad effettuare le annotazioni sugli atti di nascita ed alle rispettive variazioni anagrafiche.
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