Elezioni regionali 2025 in Calabria: domande frequenti (FAQ)

Risposte e chiarimenti a cura della Regione Calabria

23 Settembre 2025
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Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato le risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori inerenti le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nella Regione Calabria.

PER APPROFONDIRE:

FAQ – Domande frequenti (a cura della Regione)


1) Domanda: “Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?”
Risposta: “La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 5 ottobre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 6 ottobre.”

2) Domanda: “Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni regionali?”
Risposta: “No, non è possibile.”

3) Domanda: “È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?”
Risposta: “Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino,
previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”). La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche.”

4) Domanda: “Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?”
Risposta: “Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.”

5) Domanda: “Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?”
Risposta: “Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni regionali venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline – avviso con l’indicazione della data della votazione. Per le elezioni regionali non è, infatti, previsto il voto all’estero.”

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