Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: gli adempimenti da sabato 23 a lunedì 25 maggio

Recap degli adempimenti per i Comuni che andranno al voto il 24 e 25 maggio 2026

22 Maggio 2026
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Il calendario riportato è solo per i Comuni che andranno al voto il 24 e 25 maggio 2026

📅 Sabato 23 maggio 2026 (giorno antecedente la votazione)


Divieti di propaganda elettorale (inizio). Inizio del divieto, nel giorno precedente e in quelli della votazione, di svolgere comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di effettuare nuove affissioni di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale, nonché di diffondere trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 e dell’art. 9-bis del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Adempimenti preliminari all’insediamento del seggio. Prima dell’insediamento del seggio, i Sindaci provvedono alla consegna ai presidenti di seggio del materiale occorrente per la votazione, degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto autorizzati a votare nei rispettivi luoghi, nonché degli ulteriori elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali, ai sensi degli artt. 27, primo comma, e 42, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Costituzione del seggio (ore 16.00). Alle ore 16 il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 570/1960.

Autenticazione schede e operazioni preliminari. Si procede all’autenticazione delle schede mediante firma dello scrutatore nell’apposito spazio e, subito dopo, all’apertura del plico contenente il timbro della sezione e all’apposizione dello stesso sulla scheda, ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 570/1960.

Determinazione orari voto assistito (luoghi di cura e detenzione). All’atto dell’insediamento, il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione eventualmente presenti nella circoscrizione, stabilisce l’orario in cui gli elettori ricoverati o detenuti potranno esercitare il diritto di voto, ai sensi dell’art. 44 del T.U. n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976.

Designazione rappresentanti di lista presso il seggio. Presentazione diretta ai presidenti di seggio degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste che non siano già stati depositati presso il segretario comunale, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, del T.U. n. 570/1960.

Chiusura operazioni preliminari. Conclusi gli adempimenti, il presidente sigilla urne e materiali, chiude il plico contenente atti, verbali e timbro della sezione, rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo (domenica 24 maggio 2026), dispone lo sgombero della sala e ne assicura la chiusura e custodia.

📅 Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 (giorni della votazione)


Divieti di propaganda elettorale. È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Continuano ad essere vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale, nonché la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale, ai sensi dell’art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e dell’art. 9-bis del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Esposizione bandiere presso i seggi. Durante le consultazioni la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea sono esposte all’esterno dei seggi elettorali, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Operazioni di votazione – orari. Le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 24 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 25 maggio 2026, ai sensi dell’art. 48 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, dell’art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e dell’art. 3 del d.l. 5 marzo 2021, n. 25 convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58.

Apertura votazione (ore 7 – domenica 24 maggio). Il presidente, verificata l’integrità dei sigilli e dei mezzi di sicurezza, dichiara aperta la votazione; gli elettori sono ammessi al voto secondo l’ordine di presentazione, indipendentemente dall’ordine di iscrizione nelle liste, ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 570/1960. È opportuno che il presidente ricostituisca il seggio prima dell’apertura, in caso di eventuali sostituzioni di scrutatori assenti.

Designazione rappresentanti di lista. Prima dell’inizio delle operazioni di voto possono essere presentati direttamente ai presidenti di seggio gli atti di designazione dei rappresentanti di lista non già depositati presso il segretario comunale, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, del T.U. n. 570/1960.

Chiusura votazione (ore 15 – lunedì 25 maggio). Alle ore 15 di lunedì 25 maggio 2026 il presidente, ammessi a votare gli elettori presenti nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione, ai sensi dell’art. 53 del T.U. n. 570/1960 e dell’art. 11 della legge n. 81/1993.

📅 Lunedì 25 maggio 2026 (dalle ore 15) – conclusione operazioni di voto


Avvio scrutinio e ordine operazioni in caso di abbinamento. Dalle ore 15, concluse le operazioni di voto, ha inizio lo scrutinio delle elezioni amministrative. In caso di eventuale abbinamento con elezioni suppletive, lo scrutinio di queste ultime deve precedere quello delle amministrative, che si svolge senza interruzioni; lo scrutinio delle eventuali elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 195/2025.

Svolgimento operazioni di scrutinio. Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dall’inizio, ovvero entro 24 ore in caso di doppia consultazione, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 132/1993. Il seggio determina il numero complessivo dei votanti, con distinzione tra elettori di sesso maschile e femminile, e procede alla formazione del plico contenente le liste elettorali utilizzate, ai sensi dell’art. 53 del T.U. n. 570/1960. Successivamente si procede allo scrutinio secondo le modalità previste dagli artt. 63 e 68 del T.U. n. 570/1960.

Proclamazione risultati – Comuni oltre 15.000 abitanti. Il presidente dell’Ufficio centrale riunisce l’ufficio per riassumere i risultati delle sezioni e proclama gli eletti se un candidato sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso contrario, individua i due candidati più votati e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio successivo al turno di ballottaggio, ai sensi dell’art. 72 del T.U. n. 570/1960, dell’art. 8 del D.P.R. n. 132/1993 e dell’art. 72 del d.lgs. n. 267/2000.

Proclamazione risultati – Comuni fino a 15.000 abitanti. Il presidente della prima sezione (o dell’unica sezione) riunisce i presidenti delle altre sezioni, riassume i risultati, decide sugli eventuali incidenti e proclama gli eletti. È proclamato sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità tra i candidati più votati, si procede al ballottaggio con rinvio della proclamazione, ai sensi dell’art. 67 del T.U. n. 570/1960, dell’art. 8 del d.P.R. n. 132/1993 e dell’art. 71 del d.lgs. n. 267/2000.

Deposito e consultazione liste elettorali. Entro tre giorni dalla ricezione del plico con le liste elettorali, il tribunale invita gli scrutatori ad assistere all’apertura del plico; le liste restano depositate per cinque giorni presso la cancelleria, con diritto di consultazione da parte di ogni elettore, ai sensi dell’art. 62 del T.U. n. 570/1960.

Pubblicazione risultati elettorali. Entro tre giorni dalla conclusione dello scrutinio del primo turno, qualora non si proceda al ballottaggio, il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti, ai sensi dell’art. 61 del T.U. n. 570/1960.

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