Diniego cittadinanza per matrimonio: attenzione all’autorità giudiziaria da indicare nel provvedimento

Focus sulla sentenza del TAR Lazio (Sez. V bis), 16 marzo 2026, n. 4895

23 Settembre 2026
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Con la sentenza n. 4895/2026, il TAR Lazio richiama l’attenzione degli uffici prefettizi su un profilo operativo spesso trascurato: l’indicazione, in calce ai provvedimenti di diniego della cittadinanza per matrimonio, della corretta autorità giudiziaria competente. Il Collegio ribadisce che il coniuge straniero è titolare di un diritto soggettivo, e non di un interesse legittimo, salvo che il diniego sia motivato da ragioni di sicurezza della Repubblica ex art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 91/1992: in tal caso, e solo in tal caso, la competenza è del giudice amministrativo. Un errore in questa indicazione, come avvenuto nel caso di specie, comporta la compensazione delle spese a carico dell’amministrazione, anche a fronte di un ricorso respinto.

Diritto soggettivo, non interesse legittimo

Per gli uffici che gestiscono istanze di cittadinanza, la sentenza richiama un aspetto spesso trascurato in fase di redazione degli atti: la natura giuridica della posizione del coniuge straniero determina, in concreto, quale autorità giudiziaria indicare nel provvedimento di diniego.

Un errore che costa: la compensazione delle spese

Nel caso deciso, la Prefettura di Roma aveva indicato il TAR come sede di ricorso, inducendo il richiedente a proporre l’impugnazione davanti al giudice sbagliato. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ma ha comunque compensato le spese di lite, riconoscendo che l’errore procedimentale era stato causato dall’amministrazione stessa. Un’indicazione imprecisa, dunque, non solo prolunga i tempi di tutela per il cittadino, ma esclude anche il recupero delle spese processuali da parte dell’ente.

Come distinguere i casi: sicurezza nazionale vs altri motivi

Per gli uffici che redigono i decreti di diniego, la distinzione operativa è chiara: se il motivo ostativo riguarda la sicurezza della Repubblica, il rimedio va indicato nel giudice amministrativo; se riguarda altre cause previste dall’art. 6 della l. n. 91/1992 — come le controindicazioni di carattere penale, come nel caso specifico — il rimedio spetta al giudice ordinario, davanti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

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