CITTADINI STRANIERI- ELETTORALE- FAMIGLIA - Consiglio dei ministri: Elezioni 2024 – Modifiche al Testo unico successioni e donazioni – Accordi internazionali – Stati di emergenza
I provvedimenti più rilevanti passati al vaglio del Consiglio dei ministri (n. 76) di questa settimanaIl Consiglio dei ministri, nella riunione (n. 76) di martedì 9 aprile, ha approvato diversi provvedimenti di rilievo.
Segnaliamo di particolare interesse i seguenti provvedimenti:
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha individuato nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 le date per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Il Governo proporrà pertanto tale data al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.
Inoltre, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha svolto una informativa sull’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per le stesse elezioni e sulla data delle elezioni amministrative.
I 76 seggi italiani saranno così suddivisi tra le cinque circoscrizioni elettorali, sulla base del censimento riportato nel d.P.R. 20 gennaio 2023, recante il dato della popolazione al 31 dicembre 2021:
- 20 seggi alla circoscrizione I (Nord-Ovest);
- 15 seggi alla circoscrizione II (Nord-Est);
- 15 seggi alla circoscrizione III (Italia centrale);
- 18 seggi alla circoscrizione IV (Italia meridionale);
- 8 seggi alla circoscrizione V (Italia insulare).
In abbinamento alle consultazioni europee, il Ministro Piantedosi ha indetto, con proprio decreto, le elezioni amministrative per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. La scelta delle date è vincolata dalle norme del cosiddetto “election-day” (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani a emanare il comunicato che attesta il raggiungimento delle intese con ciascuno Stato membro dell’Unione Europea atte a garantire le condizioni necessarie all’esercizio del voto degli italiani residenti negli altri Stati membri. Sull’atto del Governo n. 127, recante: “Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell’Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo”, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari.
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Modifiche al Testo unico successioni e donazioni
Si inseriscono nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. Ai fini della base imponibile, in considerazione della più recente giurisprudenza, si esclude il “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Inoltre, si elimina nel testo normativo il riferimento all’istituto dell’affiliazione e si chiarisce che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.
Per quanto riguarda i trust e le liberalità d’uso, si stabilisce che:
– l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
– l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
– le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
– il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.
Le norme intervengono anche in relazione ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare, prevedendo, in particolare, che in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente. L’agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).
In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero. Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si supera il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controlla di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale. Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.
In materia di donazioni sono apportate modifiche indotte da esigenze di mero coordinamento con la disciplina vigente e con la più recente giurisprudenza.
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Accordi internazionali
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
L’Accordo mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma nei due Stati.
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Stati di emergenza
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di sei mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.
>> IL COMUNICATO INTEGRALE DEL CDM N. 76
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