Cittadinanza italiana e cambio di generalità

Il caso pratico: difformità tra luogo e data di nascita riportate nel decreto di cittadinanza e quelle risultanti nell’atto di nascita o in anagrafe

22 Novembre 2024
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Merita attenzione il caso del cittadino straniero che acquista la cittadinanza italiana e che subisce un cambiamento di generalità a seguito del provvedimento di acquisto della cittadinanza italiana (1). Si tratta di una procedura disposta dal Ministero dell’Interno che, in alcuni casi, emetteva il decreto di concessione della cittadinanza italiana con delle generalità diverse da quelle possedute ed utilizzate dallo straniero fino a quel momento. Il Ministero dell’Interno, Direzione Cittadinanza, è intervenuto con una circolare che ha dato indicazioni sicuramente più favorevoli al mantenimento del cognome originario nei confronti del cittadino straniero che acquista la cittadinanza italiana.
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(1) “Nelle ipotesi in cui si verifichi un mutamento di cittadinanza, appare più problematico il coordinamento con la Convenzione di Monaco del 1980, dal momento che la stessa prevede all’art. 1 par. 2, che si applichi la nuova legge nazionale. Entro l’ordinamento italiano, si è affermata, in giurisprudenza, la possibilità di conservare il cognome originario, quale acquisito in base alla precedente legge nazionale, anche successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, in quanto diritto fondamentale della persona (App. Torino, 3 giugno 1998, cit.; Trib. Novara, decr. 14 luglio 2011, R/PP, 2012, 958). Ciò appare peraltro in linea con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo”: G. Conetti, S. Tonolo, F. Vismara, Manuale…, cit., p. 134.

Il caso pratico

Difformità tra luogo e data di nascita riportate nel decreto di cittadinanza e quelle risultanti nell’atto di nascita o in anagrafe

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, con la circolare n. 3250 in data 12 maggio 2021, chiarisce anche alcuni aspetti conseguenti alla trascrizione del decreto e agli adempimenti successivi di competenza dell’ufficiale di stato civile.
Merita particolare attenzione il paragrafo dedicato al controllo delle generalità del richiedente: viene subito precisato che nel compilare l’istanza, il richiedente dovrà riportare le generalità indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (atto di nascita, certificato penale, passaporto) e in atti rilasciati dallo Stato italiano (permesso di soggiorno, carta d’identità). Il sistema CIVES e l’utilizzo dello SPID dovrebbero garantire un corretto allineamento tra le generalità possedute secondo l’ordinamento straniero e quelle con le quali l’interessato è identificato anche secondo il nostro ordinamento. È sicuramente onere delle Prefetture verificare la documentazione e le generalità risultanti, ma viene sottolineato che il sistema CIVES utilizza l’identificazione avvenuta tramite SPID delle generalità dell’interessato, anche al fine dell’emanazione del provvedimento finale. Il Ministero rimarca con decisione come alcune Prefetture continuino ad attribuire il cognome risultante nell’atto di nascita senza tener conto delle generalità che sono successivamente cambiate secondo l’ordinamento di appartenenza e che sono riportate nei documenti utilizzati per l’acquisto della cittadinanza italiana. Molto decisi i richiami ad “… impropri interventi correttivi o arbitrarie rettifiche a improvvidi incasellamenti, che risultano del tutto ingiustificati e in evidente contrasto con le previsioni europee sul diritto al nome…”, tanto che viene ricordata la responsabilità contabile degli autori di tali criticabili procedure in caso di contenzioso con gli interessati. L’indirizzo ministeriale è pienamente condivisibile e non deve sorprendere il richiamo così netto e chiaro nei confronti di quelle Prefetture che ancora continuavano a correggere le generalità dei neo cittadini stabilite nel decreto, variando le generalità con un’interlineatura nella quale riportavano il cognome risultante nell’atto di nascita, senza tener conto dell’orientamento che lo stesso Ministero aveva comunicato fin dal novembre 2107.
In pratica, le generalità spettanti al neo cittadino italiano sono quelli risultanti nel decreto, anche se dovessero discordare con l’atto di nascita straniero, ma questo vale solamente per le generalità intese come nome e cognome, non invece per altri dati, ad esempio luogo e data di nascita, per i quali in caso di discordanza risulteranno prevalenti le indicazioni riportate nell’atto di nascita: si tratta di aspetti che vedono il coinvolgimento dell’ufficiale dello stato civile, chiamato a ricevere la prestazione del giuramento, trascrizione del decreto e, successivamente, dell’atto di nascita, cioè in sostanza a dare concreta applicazione all’acquisto della cittadinanza italiana. In proposito, è opportuno ricordare la procedura e gli adempimenti di competenza dell’ufficiale dello stato civile, al fine di evitare che possano emergere dubbi o difficoltà procedimentali di qualunque tipo.
In merito alla prestazione del giuramento, in quel momento il cittadino è ancora straniero e, pertanto, avverrà con il nome e cognome posseduti da cittadino straniero, cioè quelli risultanti nel passaporto straniero. Si ricorda che il cittadino straniero è iscritto in anagrafe sempre con il nome e cognome risultanti nel passaporto straniero (riportati anche nel permesso di soggiorno) e, quindi, in ogni caso, al momento della prestazione del giuramento vi sarà esatta coincidenza tra l’intestazione dell’atto di giuramento, da iscriversi nel registro di cittadinanza secondo la formula n. 81 del d.m. 5 aprile 2002, e nome e cognome risultanti nel passaporto e con i quali è iscritto in anagrafe.
Appare doveroso precisare che sia nella recente circolare n. 3250 del 12 maggio 2021, come anche nella circolare n. 462/2019 e nella circolare n. 14424 del 23 dicembre 2013, con riferimento alle generalità da attribuire ai cittadini stranieri nell’ambito dei procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana, si è sempre inteso il nome e cognome spettanti a seguito dell’acquisto della cittadinanza italiana, in quanto il nome e cognome rappresentano l’elemento identificativo della persona:
pertanto, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà rilasciato a (COGNOME) (Nome) che, dal momento in cui si produrrà l’acquisto della cittadinanza italiana, costituiranno anche il COGNOME e Nome che assumerà il neo cittadino, sempre che, come è probabile, non siano già quelli che sta utilizzando come cittadino straniero.
Il decreto di cittadinanza, in sostanza, riporta il cognome e nome spettanti al neo cittadino, cognome e nome che risulteranno prevalenti e già attribuiti anche in caso di discordanza con il cognome e nome riportati nell’atto di nascita, mentre riguardo a luogo e data di nascita, pur essendo indicati nel decreto, secondo la documentazione presentata dal diretto interessato, eventuali discordanze andranno risolte a favore di quanto riportato nell’atto di nascita originario, quando verrà trascritto nei registri di stato civile successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana. Nelle suddette circolari non è mai stato indicato che il decreto doveva avere prevalenza anche in caso di discordanza con luogo e data di nascita, in quanto avrebbe significato disconoscere completamente la funzione e rilevanza dell’atto di nascita. Non solo, ma il diritto al nome, inteso come rispetto della propria identità, del nome e cognome originari, trova tutela anche nei principi costituzionali, oltre che nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, mentre il luogo e data di nascita rappresentano degli elementi oggettivi e non possono che essere quelli riportati nell’atto di nascita, e trovano una tutela non altrettanto elevata, paragonabile a quella di qualsiasi altro dato personale. Questo significa che, come detto, eventuali discordanze relative a luogo e data di nascita tra quelle riportate nel decreto e quelle risultanti nell’atto di nascita andranno risolte a favore di quest’ultimo.
Occorre anche precisare che il decreto di cittadinanza italiana esaurisce la sua funzione con il conferimento della cittadinanza italiana a (COGNOME) (Nome), consentendo al cittadino straniero l’acquisto della cittadinanza italiana con il cognome e nome ivi indicati: qualora, a seguito della trascrizione dell’atto di nascita, dovessero risultare luogo o data di nascita diversi da quelli riportati nel decreto, non è prevista né dovuta alcuna correzione del decreto già trascritto né annotazione sulla trascrizione effettuata, in quanto il luogo e data saranno quelli risultanti nell’atto di nascita, senza alcun intervento sull’atto di trascrizione del decreto. Quindi, non esiste alcuna necessità di “allineare” i dati discordanti, secondo quanto sopra espresso: se il signor Figueroa Hernandez Luis nato a Lima il 20 febbraio 1990 ha acquistato la cittadinanza italiana con decreto, qualora dovesse risultare nell’atto di nascita che si chiamava Hernandez Luis (e non Figueroa Hernandez Luis) e che era nato a Arequipa (e non a Lima), quale cittadino italiano si chiamerà Figueroa Hernandez Luis (come indicato nel decreto) ma nella trascrizione dell’atto di nascita e negli aggiornamenti anagrafici si indicherà Arequipa come luogo di nascita, senza bisogno di annotare nulla sul decreto di cittadinanza, in quanto tale decreto ha già esaurito la sua funzione e non necessita di alcun aggiornamento.
Quindi, non emerge alcuna esigenza di allineamento dei dati tra il decreto e gli atti successivi, né occorre attivare procedure di correzione ex art. 98 del d.P.R. 396/2000, né ancora meno fare ricorso alla rettificazione ex art. 95 del d.P.R. 396/2000 attivando il Tribunale (aggravamento del procedimento con coinvolgimento dell’autorità giudiziaria che non ha alcuna giustificazione), né aggiungere formule a quelle già esistenti.
Si ricorda, in conclusione, che il nome e il cognome del cittadino straniero sono quelli riportati nel passaporto straniero, non quelli indicati nell’atto di nascita straniero. L’unica eccezione è data dal patronimico che, secondo la circolare n. 462/2019, non essendo previsto nel nostro ordinamento e risultando sull’atto di nascita, “acquista la valenza di un secondo nome proprio”, che per essere rimosso dovrà risultare da apposita annotazione nell’atto di nascita straniero oppure, si ritiene, da un provvedimento prefettizio di modifica del nome, da attivarsi a cura dell’interessato dopo l’acquisto della cittadinanza italiana.

  • Procedura da seguire, nel caso di decreto e discordanza del luogo o data di nascita.

Dunque, la procedura ordinaria, dettata dalla normativa vigente è, in successione:
1) prestazione del giuramento,
2) trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana,
3) trascrizione dell’atto di nascita che riguarda il neo cittadino, con annotazione dell’acquisto della cittadinanza italiana,
4) aggiornamento anagrafico con la variazione della cittadinanza da straniera ad italiana ed indicazione degli estremi della trascrizione dell’atto di nascita,
5) trascrizione di eventuale atto di matrimonio ed aggiornamento anagrafico conseguente.
L’unica eccezione potrebbe aversi nel caso in cui lo straniero fosse nato in Italia, ipotesi solitamente molto rara nel caso di acquisto con decreto, ma se anche dovesse capitare, rappresenterebbe ulteriore semplificazione in quanto si eviterebbe la trascrizione di cui al punto 3 sopra riportato e i dati dell’atto di nascita formato in Italia sarebbero sempre accessibili e verificabili.
Esempio 1): decreto intestato a Figueroa Hernandez Luis nato a Lima il 20 febbraio 1990 – Passaporto straniero ed iscrizione anagrafe: Figueroa Hernandez Luis nato a Lima il 20 febbraio 1990 – Atto di nascita: Hernandez Luis nato a Arequipa il 20 febbraio 1990. Tutta la documentazione viene trasmessa dalla Prefettura in comune e questo conferma che si tratta della stessa persona. L’interessato assumerà il cognome e nome riportati nel decreto che corrispondono a quelli già posseduti secondo l’ordinamento straniero. L’ufficiale di stato civile dopo la prestazione del giuramento e la trascrizione del decreto, trascrive l’atto di nascita a margine del quale annota l’acquisto della cittadinanza italiana secondo la formula n. 140 del dm 5/4/2002 che recita testualmente: “A seguito di decreto (specificare la natura, data e provenienza dell’atto o del provvedimento), Hernandez Luis ha acquistato la cittadinanza italiana con le generalità Figueroa Hernandez Luis”. Il luogo di nascita, ovviamente, sarà quello riportato nell’atto di nascita e dovrà essere aggiornata anche la scheda anagrafica in tal senso.
Esempio 2): decreto intestato a Hernandez Luis nato a Lima il 20 febbraio 1990 – Passaporto straniero ed iscrizione anagrafe: Figueroa Hernandez Luis nato a Lima il 20 febbraio 1990 – Atto di nascita: Hernandez Luis nato a Arequipa il 20 febbraio 1990. Tutta la documentazione viene trasmessa dalla Prefettura in comune e questo conferma che si tratta della stessa persona. L’interessato assumerà il cognome e nome riportati nel decreto che non corrispondono a quelli posseduti secondo l’ordinamento straniero. L’ufficiale di stato civile, dopo la prestazione del giuramento e la trascrizione del decreto, trascrive l’atto di nascita a margine del quale annota l’acquisto della cittadinanza italiana secondo la formula n. 140 del d.m. 5 aprile 2002 che recita testualmente: “A seguito di decreto (specificare la natura, data e provenienza dell’atto o del provvedimento), Hernandez Luis ha acquistato la cittadinanza italiana”. Il luogo di nascita sarà quello riportato nell’atto di nascita. Il cittadino avrà subito il cambiamento di cognome rispetto alle generalità possedute al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana e se dovesse attivare un contenzioso potrebbe ottenere facile vittoria: la giurisprudenza è totalmente concorde in merito. Probabilmente, a tale situazione fa riferimento la recente circolare laddove ricorda la responsabilità contabile degli autori in caso di lite con gli interessati: il timore è fondato in quanto il rispetto del diritto al nome ed il divieto di modifica delle generalità possedute risultano principi consolidati in giurisprudenza.

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