La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 14 agosto 2026, n. 31429, ha ritenuto che la rimozione del microprocessore costituisca un’alterazione penalmente rilevante della carta d’identità elettronica, anche quando i dati visibili del documento siano autentici. La pronuncia pone un interrogativo di interesse per i servizi demografici, soprattutto quando la manomissione venga rilevata allo sportello. Quali conseguenze ne derivano per l’operatore e, in particolare, può configurarsi un obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria?
A volte, allo sportello, sembra proprio che non ci si possa più stupire di nulla. Eppure, anche nel mondo apparentemente ordinato dei servizi demografici, c’è sempre qualcuno disposto a smentire questa convinzione. Negli ultimi tempi può così capitare che il cittadino decida di rimuovere, per ragioni non sempre comprensibili, il microprocessore dalla propria carta d’identità elettronica.
Una sorta di «personalizzazione» del documento che, alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, rischia però di avere conseguenze abbastanza serie.
Ma procediamo per ordine: la CIE, infatti, non è la versione moderna della vecchia carta d’identità cartacea. Essa continua certamente ad assolvere i suoi compiti tradizionali di documento di identificazione e di documento valido per l’espatrio. A queste funzioni si aggiunge, inoltre, quella di strumento di identità digitale, attraverso il quale il titolare può accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.
Alla base di questa funzionalità c’è proprio quel piccolo componente che qualcuno, evidentemente, considera un elemento “di disturbo”: il microprocessore. Al suo interno sono contenute le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi gli elementi biometrici primari e secondari, vale a dire la fotografia e le impronte digitali, oltre agli elementi necessari per l’autenticazione in rete. In altre parole, quel piccolo «chip» non è un accessorio di cui si possa fare tranquillamente a meno: è una componente integrante della CIE e svolge un ruolo centrale sia nella sicurezza del documento sia nelle sue funzionalità digitali.
È questo il principio che si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione V penale, 14 agosto 2026, n. 31429, chiamata a pronunciarsi sulla rimozione del microchip da una CIE.
La vicenda presenta un interesse particolare per i servizi demografici in quanto pone il seguente interrogativo: se l’ufficio si accorge che il microprocessore di una CIE è stato rimosso, deve limitarsi a considerare il documento non utilizzabile oppure deve informare l’autorità giudiziaria? La risposta, come vedremo, richiede alcune riflessioni e qualche cautela.
Per un’analisi completa, leggi l’approfondimento del nostro esperto:
Carta d’identità elettronica senza microchip: quando la modifica del documento diventa reato
La Cassazione penale, sentenza n. 31429/2026, considera penalmente rilevante la rimozione del microchip dalla CIE e chiarisce i possibili obblighi per gli uffici demografici di fronte a un documento manomesso
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