Attraverso la circolare del 19 novembre 2024, n. 22/E l’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole, relative al “Bonus Natale” spettante ai dipendenti con i requisiti richiesti dalla norma, introdotte dall’art. 2 del d.l. 14 novembre 2024, n. 167 che ha modificato il Decreto Omnibus (d.l. 9 agosto 2024, n. 113 convertito dalla l. 7 ottobre 2024, n. 143).
Si tratta dell’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro prevista una tantum per quest’anno dal legislatore. L’intervento, da più parti invocato, si è reso necessario per definire un criterio oggettivo di spettanza alla luce dell’avvenuta estensione del bonus ai genitori non coniugati, separati e divorziati. Cambia, in seguito a quanto stabilito nel documento di prassi, anche il modello di domanda da presentare al datore di lavoro.
In che modo si dipanano pertanto le regole per la spettanza del beneficio? E come deve operare il datore di lavoro?
Requisiti per accedere al beneficio
Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano contemporaneamente queste condizioni:
– Reddito complessivo annuo non superiore a 28mila euro.
– Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche adottivo o affidato, che rispetti i requisiti reddituali previsti dall’articolo 12 del TUIR.
– Imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Il bonus non è cumulabile tra coniugi o conviventi che beneficiano entrambi dell’indennità: spetta a uno solo di essi. Inoltre, il bonus è rapportato al periodo di lavoro svolto nel 2024 e non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Adempimenti per i datori di lavoro
Il datore di lavoro riconosce il bonus su richiesta scritta del lavoratore, il quale deve attestare di possedere i requisiti e fornire i codici fiscali dei figli e del coniuge/convivente. Il datore verifica la spettanza del bonus in sede di conguaglio fiscale, recuperando eventuali somme indebitamente erogate. Qualora non fosse possibile il conguaglio, il lavoratore dovrà restituire l’importo tramite dichiarazione dei redditi.
Infine, il bonus può essere richiesto anche in sede di dichiarazione dei redditi per i lavoratori che non l’hanno ricevuto tramite il datore.
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