CIE - Domande e risposte dal Ministero

Alcune domande e risposte sulla CIE

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una serie di domande e risposte relative alla Carta di identità (CIE)

Di seguito ne pubblichiamo alcune

C. I. valida per l’espatrio per genitori con prole minore

Quesito: I genitori che hanno prole minore possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio senza l’assenso dell’altro coniuge?

Risposta: Il genitore con prole minore che faccia richiesta di carta d’identità valida per l’espatrio nel momento in cui sottoscrive la dichiarazione di non trovarsi nella condizione ostativa al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della L. 21 novembre 1967, n. 1185, dichiara altresì di avere l’assenso dell’altro genitore.

Invece il genitore non convivente con figlio naturale minore si deve munire dell’assenso scritto del coniuge anche con le modalità dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000. Ciò vale anche nel caso in cui il richiedente sia divorziato o separato. Con l’assenso dell’altro coniuge vengono tutelate le esigenze del figlio minore al fine di scongiurare il pericolo che un genitore, recandosi all’estero, non adempia ai propri doveri, costituzionalmente garantiti (art. 30), di mantenere, istruire ed educare i figli, anche naturali. Un prolungato distacco dal minore può determinare una elusione dei doveri sopra enucleati: per cui a fronte del diritto costituzionalmente garantito all’espatrio (art. 16) si pone il limite della tutela dei minori (art. 30 Cost.) quale esigenza di pubblico interesse. Quindi la decisione di uno dei due genitori di abbandonare il territorio nazionale deve essere frutto o di un accordo dei genitori o, in subordine, del vaglio del giudice tutelare, cui è demandato il compito di scongiurare un abbandono improvviso e pregiudizievole per il minore.

Autocertificazione

Quesito: Si chiede se può ritenersi  idoneo un atto di assenso per carta d’identità valida per l’espatrio da rilasciare a minore di anni 5, pervenuto a mezzo posta con allegata copia di documento di  riconoscimento,  da parte di genitore impossibilitato a recarsi presso l’ufficio C.I.

Risposta: Visto l’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, è da considerare valido l’atto di assenso per carta d’identità  pervenuto a mezzo posta con allegata copia di documento di  riconoscimento,  da parte  di genitore impossibilitato a recarsi presso l’ufficio C.I.

 

Attestazione relativa alla dimora per rilascio carta d’identità

L’art.3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 prevede che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno.

Si precisa inoltre che la pratica di subordinare il rilascio del nulla osta ad una attestazione circa la sussistenza del requisito di dimora da parte del Sindaco che rilascia la carta non trova sussistenza in alcun riferimento normativo.

La sussistenza del requisito sopra citato ricade nelle prerogative del Sindaco del Comune di dimora che rilasciando la carta, alla luce della normativa vigente, si assume le responsabilità della procedura adottata espletando gli accertamenti del caso.

Appare d’uopo, inoltre, precisare che in caso di gravi e comprovati motivi, quali il rilascio del documento a fronte di furto o smarrimento, il Sindaco o un suo delegato è tenuto a rilasciare il documento stante la necessità del cittadino di attestare la sua identità ad ogni richiesta degli organi preposti.

Scadenza carte d’identità

Quesito: L’art. 7 del d.l. n. 5/2012, in base al quale “I documenti di identità …sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo” è applicabile anche in sede di apposizione del timbro di proroga della durata di validità della carta d’identità?

Risposta: No, come convenuto con il Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed indicato nella circolare n. 2/2012, la norma citata nel quesito si applica solo nelle ipotesi di nuovo rilascio o rinnovo delle carte d’identità. Infatti, le carte d’identità cui si applica la proroga hanno una durata di validità già fissata ai sensi del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, in base alla quale le carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto legge hanno una validità di dieci anni.

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3 commenti su “Alcune domande e risposte sulla CIE

  1. Vorrei sapere un genitore separato con figlio di 16 anni com è possibile che sia riuscito a fare la carta d’identità valida per l.espatrio senza l.assenso dell ex moglie

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