Dal 1° luglio 2026 sono disponibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) i servizi di accesso automatico ai dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi. Lo comunica il Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 62, comma 3-bis, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Dalla stessa data parte un’attività strutturata di vigilanza sugli accessi.
Il nuovo canale di accesso e le responsabilità degli Enti
A partire dal 1° luglio 2026 i servizi di interrogazione automatica dei dati ANPR diventano disponibili sulla PDND. La novità riguarda sia le PA sia i Gestori di Pubblici Servizi, che potranno accedere automaticamente ai dati dell’ANPR tramite i servizi resi disponibili sulla piattaforma.
Ai sensi del medesimo art. 62, gli Enti fruitori accedono ai dati in qualità di titolari autonomi del trattamento, assumendo la piena responsabilità in ordine alla liceità, pertinenza, proporzionalità e sicurezza dei trattamenti effettuati tramite i servizi resi disponibili sulla PDND. Si tratta di un punto centrale: ogni Ente risponde direttamente della correttezza dell’uso dei dati estratti dalla piattaforma.
Come funziona la vigilanza sugli accessi
Dal 1° luglio il Ministero dell’Interno avvierà un’attività strutturata di vigilanza sugli accessi ai servizi ANPR erogati tramite PDND, basata su verifiche periodiche e sull’analisi di indicatori di anomalia.
Saranno oggetto di attenzione, in particolare:
- enti fruitori che in un singolo giorno effettuano accessi significativamente superiori al proprio comportamento storico sull’intero periodo di utilizzo;
- enti fruitori che nella fascia oraria 18:00–08:00 registrano volumi di accesso anomali rispetto alla propria media storica per la medesima fascia;
- enti fruitori che nei giorni festivi (domeniche e festività nazionali) effettuano accessi significativamente superiori alla propria media storica nei giorni festivi;
- Comuni che in un determinato giorno effettuano un numero di accessi almeno doppio rispetto alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente;
- enti fruitori che, per specifici E service, registrano volumi di interrogazioni significativamente superiori alla propria media storica per il medesimo servizio;
- Gestori di Pubblici Servizi con volumi di interrogazione verso specifici E service sensibilmente superiori ai valori medi del medesimo servizio.
L’elenco degli indicatori è soggetto a periodico aggiornamento. Nell’analisi sono considerate le interrogazioni completate con esito positivo e con esito positivo con warning.
Anomalie rilevate: tempi di riscontro e sospensione
Con cadenza semestrale il Ministero dell’Interno trasmetterà una comunicazione PEC agli enti per i quali siano state rilevate anomalie negli accessi, all’indirizzo indicato dall’ente fruitore nell’ambiente di esercizio della PDND. L’ente destinatario è tenuto a fornire riscontro entro sei mesi dalla data di ricezione.
In caso di mancato riscontro, ovvero qualora emergano accessi non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, il Ministero dell’Interno potrà valutare l’adozione delle misure ritenute necessarie, inclusa la sospensione dei servizi sottoscritti sulla PDND. Eventuali aggiornamenti relativi ai servizi, alle modalità di accesso o ai criteri di monitoraggio saranno pubblicati sul portale ANPR e comunicati tramite i consueti canali informativi.
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