In questo Comune risulta registrata anagraficamente una famiglia composta da due cittadini peruviani e dai loro due figli minori, tutti titolari di permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale.
I due conviventi hanno presentato una dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, allegando esclusivamente i rispettivi documenti di identità.
Si chiede se, ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti dalla legge n. 76/2016, sia necessario acquisire una documentazione rilasciata dalle autorità del Paese di origine o dalla competente rappresentanza consolare attestante l’assenza di vincoli matrimoniali, di parentela, affinità, adozione o altri impedimenti previsti dalla normativa, considerato che nella scheda anagrafica lo stato civile degli interessati risulta “non documentato”.
Sul punto sono state rinvenute interpretazioni non univoche: secondo un orientamento sarebbe sufficiente la dichiarazione resa dagli interessati, soprattutto nel caso di richiedenti protezione internazionale che potrebbero trovarsi nell’impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari del proprio Paese; secondo altra impostazione, invece, occorrerebbe acquisire una specifica attestazione idonea a comprovare il possesso dello stato libero e l’assenza delle cause ostative previste dalla legge.
Si chiede pertanto quale sia la corretta procedura da seguire e quali verifiche l’ufficiale d’anagrafe sia tenuto a effettuare in presenza di cittadini stranieri richiedenti asilo che intendano costituire una convivenza di fatto.
Convivenza di fatto tra cittadini stranieri richiedenti asilo
E’ necessario documentare lo stato libero?
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