Il parere n. 5721 del 26 marzo 2026 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per far fronte all’incremento delle richieste di rilascio della carta di identità elettronica (CIE).
La questione trae origine da una richiesta del Comune di Torino, cui si sono affiancate analoghe segnalazioni provenienti da altri Enti locali, anche tramite associazioni di riferimento. Il contesto è caratterizzato da un aumento eccezionale delle domande di CIE connesso alla scadenza, fissata al 3 agosto 2026 dal Regolamento (UE) 2025/1208, della validità delle carte di identità cartacee.
Il quesito riguarda, in particolare, sia l’utilizzo di personale somministrato nelle attività di rilascio della CIE, sia la possibilità di delegare a tali lavoratori le funzioni di ufficiale d’anagrafe.
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Il quadro normativo e il chiarimento del Ministero
Nel ricostruire il quadro normativo, il Ministero richiama l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme di lavoro flessibile – inclusa la somministrazione – per esigenze temporanee o eccezionali. Tale disposizione pone come unico limite l’esclusione delle attività che comportano l’esercizio di funzioni direttive o dirigenziali.
Viene inoltre richiamato l’articolo 30 del d.lgs. 81/2015, secondo cui i lavoratori somministrati svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’amministrazione utilizzatrice.
Sul versante anagrafico, il parere evidenzia anche l’articolo 2, comma 1-bis, del d.P.R. 223/1989, che limita, in presenza di esigenze straordinarie e temporanee, la delega delle funzioni anagrafiche ai soli “impiegati non di ruolo del Comune”.
Alla luce di tali disposizioni e della situazione contingente, il Ministero ritiene che l’impiego di personale somministrato nello svolgimento delle attività materiali connesse al rilascio della CIE rientri nelle modalità organizzative del servizio, sotto la direzione e il controllo dell’Amministrazione.
Limiti funzionali
Il chiarimento ministeriale precisa tuttavia un punto fondamentale: l’utilizzo di lavoratori somministrati non comporta la delega delle funzioni di ufficiale d’anagrafe, che restano disciplinate dalle norme vigenti e riservate ai soggetti legittimati.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità di garantire un’adeguata formazione del personale impiegato.
Il parere, pertanto, offre ai Comuni un’indicazione operativa utile per fronteggiare l’attuale incremento delle richieste di CIE, nel rispetto del perimetro normativo che disciplina l’esercizio delle funzioni anagrafiche.
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