Contenzioso elettorale: le irregolarità formali nelle operazioni di voto sono rilevanti solo se alterano la volontà degli elettori

La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) del 4 febbraio 2026, n. 920 rammenta che il giudice può procedere al riconteggio delle schede e alla verifica delle preferenze solo nei limiti delle censure dedotte

9 Marzo 2026
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La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 4 febbraio 2026, n. 920 interviene nel contenzioso relativo alle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Abruzzo e chiarisce alcuni principi chiave del giudizio elettorale.

La controversia nasce dal ricorso presentato da un candidato classificatosi tra i primi non eletti in una lista circoscrizionale. Il ricorrente aveva contestato i verbali e le tabelle di scrutinio di alcune sezioni elettorali, chiedendo la correzione del risultato elettorale attraverso il riconteggio delle preferenze e la conseguente modifica della graduatoria dei candidati non eletti.

Il TAR Abruzzo aveva respinto il ricorso dopo aver disposto una verificazione con riconteggio dei voti. Il candidato ha quindi impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe violato il principio della domanda, considerando anche preferenze emerse nel riconteggio favorevoli al controinteressato e sfavorevoli allo stesso ricorrente.

Indice

Il principio della domanda nel processo elettorale

Il punto cardine della decisione riguarda i limiti dei poteri del giudice amministrativo nel contenzioso elettorale.

Il Consiglio di Stato ricorda che la giurisdizione elettorale non è una giurisdizione di diritto oggettivo, ma una giurisdizione soggettiva, fondata sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico. Ciò significa che il giudice può intervenire solo entro i confini delle censure formulate dal ricorrente.

Tuttavia, quando la domanda riguarda la correzione del risultato elettorale, il riconteggio delle schede rappresenta lo strumento fisiologico per verificare la reale volontà degli elettori. In questa attività istruttoria il giudice può tenere conto di tutti gli elementi emersi dal riconteggio, anche se sfavorevoli al ricorrente.

Secondo i giudici, non si configura quindi ultrapetizione (decisione oltre quanto chiesto nel ricorso) se, nel verificare la fondatezza delle censure, il riconteggio rivela voti da decurtare al ricorrente o da attribuire al controinteressato.

Interpretazione delle schede elettorali: quando la scheda è da considerarsi nulla

La sentenza affronta anche un ulteriore profilo: la validità di una scheda con cancellature parziali sul nome del candidato.

Il ricorrente sosteneva che tale segno potesse costituire un segno di riconoscimento e rendere nullo il voto. Il Consiglio di Stato, richiamando il principio del favor voti, afferma invece che la nullità del voto rappresenta un’ipotesi eccezionale.

In assenza di elementi ulteriori, una cancellatura può essere spiegata con modalità di compilazione della scheda (ad esempio la lunghezza del cognome del candidato) e non comporta automaticamente l’invalidità del voto.

Conclusioni

Innanzitutto la sentenza chiarisce che impugnare i risultati elettorali comporta un rischio processuale: il riconteggio richiesto dal ricorrente può infatti evidenziare errori anche a suo sfavore.

Inoltre la sentenza ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: nel procedimento elettorale prevale una lettura sostanziale delle irregolarità, con attenzione prioritaria alla corretta ricostruzione della volontà del corpo elettorale rispetto al formalismo delle operazioni di scrutinio.

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