Convenzioni matrimoniali atipiche e regimi patrimoniali atipici

Convenzioni e regimi patrimoniali atipici: le nuove prospettive delineate dallo Studio n. 04-2025/C del Consiglio Nazionale del Notariato

22 Ottobre 2025
Modifica zoom
100%

Il Consiglio nazionale del notariato ha elaborato un nuovo Studio dal titolo: “Convenzioni matrimoniali atipiche e regimi patrimoniali atipici“.

PER APPROFONDIRE:

La possibilità di convenzioni atipiche

Non è revocabile in dubbio, per ragioni storiche (il principio della «libertà degli sposi», dal punto di vista patrimoniale, come applicazione del favor matrimonii), sistematiche (la convenzione matrimoniale come vero e proprio «contratto») e persino testuali (art. 159; art. 161), che possano configurarsi convenzioni matrimoniali atipiche, istitutive di regimi atipici.

La comunione soltanto differita

Quale esempio paradigmatico di convenzione (eventualmente) atipica, istitutiva di un regime (eventualmente) atipico, possiamo considerare l’accordo tra coniugi che dia vita ad una «comunione soltanto differita», escludendo quella immediata.
La «comunione soltanto differita» potrebbe essere:
– una comunione modificata ex art. 210 c.c., se la convenzione si limita a escludere la comunione immediata, confermando i caratteri di quella differita;
– un regime autonomo e atipico, se la stessa comunione differita è sensibilmente rimodulata, per esempio escludendo ogni contitolarità reale e riducendosi a situazioni puramente obbligatorie.
Questa distinzione incide sull’interpretazione della convenzione, sulle conseguenze della nullità parziale e sui limiti imposti dall’art. 210 c.c.
Come regime in sé, la «comunione soltanto differita», proprio perché differita, esclude la comunione coniugale attuale, ed è un regime puramente separatista, in cui ciascuno amministra e dispone dei beni personali e «propri».
Si tratta, in sostanza, di una separazione dei beni “temperata” dall’insorgere di reciproci diritti alla cessazione del regime.

Il modello tedesco: la Zugewinngemeinschaft

La situazione puramente obbligatoria potrebbe consistere in una liquidazione pecuniaria pari alla metà della differenza tra gli incrementi dei patrimoni dei due coniugi verificatisi in corso di matrimonio.
In tal modo si verrebbe a creare, per via convenzionale, una situazione vicina alla Zugewinngemeinschaft prevista dal diritto tedesco.

La separazione temperata prematrimoniale

Un’ulteriore ipotesi è quella della separazione temperata prematrimoniale, oggetto di una convenzione matrimoniale stipulata prima del matrimonio o dell’unione civile.
In questo caso si costituirebbe in via anticipata il diritto ad una prestazione solidaristica predeterminabile in caso di scioglimento del rapporto. Non si tratterebbe di un patto prematrimoniale, ma di un vero e proprio patto nuziale, distinto da esso per:
– l’indeterminatezza del soggetto debitore,
– l’incertezza dell’an e del quantum della prestazione.
Tale convenzione, tuttavia, potrebbe soddisfare in sé, in piena legittimità e meritevolezza, una finalità solidaristica, in alternativa ai (controversi) patti prematrimoniali.

Pubblicità e conoscibilità delle convenzioni

Lo Studio fa cenno anche al tema della pubblicità presso i Registri dello Stato civile. Com’è noto, ai sensi dell’art. 162 c.c., la pubblicità delle convenzioni matrimoniali è data dall’annotamento a margine dell’atto di matrimonio: «Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti,…».
In concreto, l’annotamento effettuato dagli Uffici si limita a indicare la presenza di una «comunione convenzionale», mentre la conoscibilità del regime effettivamente adottato resta affidata all’ottenimento di copia del titolo presso il Notaio rogante.

Il sommario dello studio

I. Premessa; II La «Libertè des èpoux»: convenzioni atipiche e regimi atipici; III. La comunione soltanto differita; IV. La «comunione differita» come regime atipico; V. I caratteri della «comunione differita» come regime; VI. La «Zugewinngemeinschaft» convenzionale; VII. La «separazione temperata prematrimoniale»; VIII. La pubblicità.

VOLUME

Gli atti di stato civile

Guida per la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di stato civile.  L’opera è strutturata in 3 volumi:Vol. I – Atti di nascitaVol II – Atti di matrimonio e di unione civileVol. III – Atti di morte e di cittadinanzaCiascuna parte, dedicata ad ogni tipologia di atto di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza, morte) è organizzata in schede tematiche ognuna delle quali riporta ampia casistica, procedure da seguire e atti da redigere. Ogni parte si chiude con la modulistica, le norme e le circolari di riferimento.L’opera è stata rivista alla luce delle procedure previste da ANSC per la formazione degli atti digitali.È aggiornata alle novità della Legge 74/2025 in materia di cittadinanza e alle conseguenti circolari ministeriali; alla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale relative a filiazione e adozione, in particolare alla sentenza del 22 maggio 2025, n. 68 sul riconoscimento del nascituro da parte di entrambe le madri.I volumi si completano con una vera e propria banca dati online, modulistica compilabile, normativa e circolari ministeriali, con aggiornamenti online fino al termine indicato.   NOVITÀ: Il volume è interrogabile tramite chatbot AI. L’utente potrà porre, con linguaggio naturale, le domande ed avere le risposte dall’intelligenza artificiale generativa che trarrà le informazioni dal dataset del volume.Renzo CalvigioniPresidente ANUSCA, Autore di pubblicazioni in materia di Stato civile, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici” Maggioli Editore.

 

Renzo Calvigioni | Maggioli Editore 2025

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento