La giurisprudenza è costante nel ritenere la legittimità del parametro del reddito minimo così come valutato dall’amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza. Per la quantificazione di detto reddito è corretto fare riferimento al parametro indicato dalla legge come soglia per l’esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni in legge 25 gennaio 1990, n. 8, ovvero la somma di euro 8.263,31 annui, incrementato in caso di familiari a carico (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 8663 del 7.10.2013). Ciò, per il fatto che l’interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti. In quest’ottica, non può ritenersi censurabile che detta insufficienza possa costituire causa ex se del diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3213; T.A.R. Lazio, sez. II-quater n. 5565 del 4 giugno 2013).
Concessione della cittadinanza italiana
T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 3 marzo 2014, n. 2450
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